Ordinanza n. 51/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
- art. 56r.d.l. 1827/1935
citata
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1960 dal Tribunale di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Mezzadri Roberto e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 64 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 174 del 16 luglio 1960;
2) ordinanza emessa il 2 aprile 1960 dal Tribunale di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Bianchi Primo e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1960
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16
luglio 1960;
3) ordinanza emessa il 17 marzo 1960 dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento civile vertente tra Barbieri Marta e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 67 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 174 del 16 luglio 1960;
4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1960 dal Tribunale di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Sodini Amelia e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1961
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18
marzo 1961.
Ritenuto che con atto 29 gennaio 1959 Sodini Amelia, vedova
dell'operaio Controzzi Ugo, conveniva davanti al Tribunale di Pisa
l'I.N.P.S. per il pagamento della pensione di riversibilità.
L'I.N.P.S. negava il diritto a pensione perché, non risultando nessun
contributo versato o accreditato a favore del Controzzi nel quinquennio
precedente la malattia per cui decedette il 22 novembre 1957, non
potevano invocarsi accreditamenti di contributi figurativi inerenti a
detto periodo (art. 10, secondo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).
L'attrice eccepiva la incostituzionalità dell'art. 10. Il
Tribunale ritenuta non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, rimetteva gli atti a questa Corte per il
relativo giudizio. L'ordinanza veniva regolarmente pubblicata,
notificata e comunicata.
Nessuna delle due parti si è costituita;
che con atto di citazione 7 aprile 1959 Mezzadri Roberto conveniva
davanti al Tribunale di Piacenza l'I.N.P.S. per ottenere
l'accreditamento figurativo dei periodi di malattia nel quinquennio
precedente la domanda di pensione di invalidità. L' I.N.P.S.
richiamandosi al disposto dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, contestava la domanda per avere l'attore versato n. 47 contributi
settimanali in luogo dei prescritti 52 per cui non poteva eseguirsi il
richiesto accreditamento figurativo dei cennati periodi di malattia.
L'attore eccepiva la incostituzionalità del su riferito art. 10;
il Tribunale riteneva la questione non manifestamente infondata,
rimetteva gli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità
costituzionale. L'ordinanza del 2 aprile 1960, veniva regolarmente
pubblicata, notificata e comunicata. In questa sede si è costituito
soltanto l'I.N.P.S. ;
che con atto di citazione del 6 aprile 1959 Bianchi Primo conveniva
davanti al Tribunale di Piacenza l'I.N.P.S. per l'accreditamento dei
contributi assicurativi relativi al periodo di ricovero sanatoriale
(dal 24 luglio 1952 al 10 aprile 1953). L'Istituto contestava la
fondatezza della domanda, perché l'assicurato aveva versato 43
contributi settimanali in luogo dei prescritti 52 per cui non potevano
accreditarsi i richiesti contributi figurativi (art. 10, secondo comma,
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). L'attore eccepiva la
incostituzionalità della norma su menzionata; e il Tribunale, ritenuta
la questione non manifestamente infondata, rimetteva gli atti a questa
Corte per il giudizio di legittimità costituzionale. L'ordinanza del 2
aprile 1960 veniva regolarmente notificata e comunicata; in questa sede
si costituiva soltanto l'I.N.P.S. ;
che con atto 17 ottobre 1958 Barbieri Marta conveniva davanti al
Tribunale di Reggio Emilia l'I.N.P.S., chiedendo la pensione di
inabilità. La domanda era stata in precedenza respinta con
deliberazione del 25 novembre 1957, perché nel quinquennio precedente
la richiesta l'assicurato non poteva fare valere il prescritto numero
di contributi assicurativi, risultando versati n. 34 contributi
settimanali invece di 52. Anche una seconda domanda venne respinta, il
18 aprile 1958, perché non poteva farsi luogo al richiesto
accreditamento di contributi figurativi corrispondenti al periodo di
malattia dal 23 settembre 1954 al 14 agosto 1957, in quanto
l'assicurata non poteva fare valere l'anno di contribuzione nel
quinquennio precedente alla data dell'inizio del periodo della malattia
(art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). L'attrice
eccepiva la incostituzionalità di questa norma e il Tribunale,
ritenendo la questione non manifestamente infondata, rimetteva gli atti
a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale.
L'ordinanza del 17 marzo 1960 è stata regolarmente pubblicata,
notificata e comunicata. Le parti si sono costituite;
Viste le deduzioni della Barbieri e dell'I.N.P.S. (ordinanze nn.
64, 65, 67);
Ritenuto che con le ordinanze su indicate è stata proposta la
questione sulla legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
secondo cui per il riconoscimento, ai fini della pensione e della sua
misura, dei periodi di malattia e di degenza sanatoriale l'assicurato
deve, inoltre, fare valere un anno di contribuzione nell'assicurazione
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio
antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia o di degenza;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 28 febbraio
1961, ha già preso in esame la sollevata questione, dichiarando la
"illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 -
secondo il quale "l'assicurato deve, inoltre, far valere un anno di
contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità... nel quinquennio
antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale" - in riferimento
agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della
Costituzione (dispositivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961);
che, per effetto di tale pronunzia, il citato art. 10, secondo
comma, secondo il quale "l'assicurato deve, inoltre, fare valere un
anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente
ciascun periodo di malattia... o di degenza in regime di assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi", ha cessato di avere effficacia e non
può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.
87), onde rimane esclusa la possibilità di nuovi giudizi sulla
medesima questione della quale perciò la Corte deve dichiarare la
manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale, suppl. spec. n.
71 del 24 marzo 1956);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia
della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale
sollevata con le ordinanze in epigrafe, relativa all'art. 10, secondo
Commas del D. P. R 26 aprile 1957, n. 818, nella parte indicata in
motivazione, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n.
218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte