Ordinanza n. 51/1963
Altra decisione · depositata il 03/05/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 23Costituzione
- art. 94legge 1424/1940
citata
- art. 9legge 238/1902
- art. 97legge 154/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 marzo
1940, n. 295, e delle leggi impositive di dazi doganali, promosso con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1961 dal Tribunale di Trapani nel
procedimento penale a carico di Rubino Angela, iscritta al n. 198 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Rubino Angela,
imputata dei reati di cui all'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238,
modificata dalla legge 16 gennaio 1951, n. 154 (abusiva detenzione di
saccarina), e all'art. 97, lett. f. in relazione all'art. 94 della
legge 25 settembre 1940, n. 1424 (detenzione di saccarina estera in
zona doganale), il P.M. ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge 29 marzo 1940, n. 295, in quanto detta
legge, attribuendo al Ministero delle finanze la determinazione delle
condizioni di cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con l'art.
23 della Costituzione, dovendo riconoscersi al prezzo così fissato
natura di imposta; ed ha, inoltre, sollevato la questione di
legittimità costituzionale delle leggi impositive di dazi doganali,
richiamandosi a una memoria presentata in altro processo e acquisita
agli atti del presente giudizio;
che il Tribunale di Trapani, con ordinanza 7 ottobre 1961,
ritualmente notificata al Presidente del Consiglio e alla parte,
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, ha sospeso il procedimento, rimettendo gli atti a
questa Corte;
che davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato;
Considerato che la detta ordinanza non ha esaminato se e sotto
quale riflesso le questioni sollevate dal P. M., alcune in forma
alternativa, possono influire sulla configurazione dei reati imputati
alla Rubino e sulla eventuale applicazione della pena;
che occorre, pertanto, un esame sulla rilevanza di esse e vanno a
tale effetto rinviati gli atti al Tribunale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte