Ordinanza n. 51/1964
Altra decisione · depositata il 16/06/1964 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 164 del
Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 26 settembre 1963 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero,
iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Spadolini Giovanni e
La Valle Raniero;
udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Luigi Vecchi, per La Valle Raniero, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con la suindicata ordinanza,
sostiene che gli artt. 164 del Codice di procedura penale e 684 del
Codice penale contrastino con la libertà di manifestazione del
pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in quanto pongono
"una esclusiva limitazione alla libertà di stampa in ordine ad atti
rispetto ai quali non tutti coloro che sono concorsi a formarli sono
obbligati al segreto, di guisa che la ratio legis delle norme penali
medesime risiederebbe in un dovere di riservatezza non tutelato dalla
Costituzione, ed anzi in contrasto con i suoi principi informatori di
libertà di informazione";
che si sono costituite le parti private ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che l'art. 164 del Codice di procedura penale vieta la
pubblicazione del contenuto di determinati atti, configurando diverse
ipotesi in relazione alle varie fasi e caratteristiche del procedimento
penale;
che l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di
legittimità costituzionale per l'intero art. 164 senza precisare
quali delle ipotesi in detto articolo contemplate si riferiscano
all'oggetto del giudizio principale (se tutte od alcune di esse), e
senza indicare quindi se la questione debba essere delimitata oppure
debba investire tutte le suddette ipotesi;
che ne deriva una assoluta incertezza sul punto impugnato, che deve
essere eliminata dal giudice che ha proposto la questione di
legittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte