Ordinanza n. 51/1986
Altra decisione · depositata il 12/03/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato, sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nei confronti del Pretore di Pistoia, a seguito dei provvedimenti 12
novembre 1984 e 6 dicembre 1984 del pretore predetto concernenti
l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto nella zona
dell'Abetone soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, iscritto
al n. 30 del reg. ric. amm. conf.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione 3 aprile 1985 del Consiglio stesso, con ricorso
depositato il 2 maggio 1985 ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Pretore di Pistoia, in relazione ai provvedimenti emessi
ex art. 700 c.p.c. il 12 novembre e il 6 dicembre 1984 a seguito dei
ricorsi di Zeno Colò e Giancarlo Ciacci,
che nel ricorso si esponeva come, mediante tali decisioni, il
Pretore avesse autorizato i ricorrenti, nella loro rispettiva qualità
di Presidente della Commissione comunale piste di Abetone e di
Presidente del consorzio impianti di risalita "Multipass" di Abetone,
ad eseguire - respingendo il contrario ricorso della Provincia di
Pistoia - un raccordo sciabile denominato "Val di Luce-Valle del
Sestaione" in Comune di Abetone, dettando prescrizioni per le modalità
e i tempi di tagli boschivi,
che, dalla motivazione dei provvedimenti sarebbe emerso chiaramente
che il Pretore ha posto alla base della sua decisione l'urgente
necessità di tutelare la pubblica incolumità, rappresentata dalla
vita e dall'incolumità personale di eventuali sciatori che si fossero
avventurati nella discesa fuori pista dell'alta Valle del Sestaione in
condizioni di assoluta mancanza di sicurezza, anche perché quella
traversata si trova al centro di una zona soggetta a cadute di
valanghe,
che, pertanto, secondo il ricorrente, le pronunce pretorili, pur
interferendo con le competenze della Provincia di Pistoia in materia
forestale ed idrogeologica ad essa delegate dalla Regione, in quanto
hanno posto nel nulla il diniego di autorizzazione da parte
dell'Autorità amministrativa, ha però invaso più direttamente
prerogative che appartengono alla sfera di attribuzioni di organi dello
Stato, in quanto sono state predisposte, nell'asserita imminenza di un
pericolo non altrimenti scongiurabile, misure idonee a salvaguardare la
sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone,
che - secondo quanto il ricorrente segnala - le misure rispondenti
a siffatta connotazione tipica rientrano nella sfera di attribuzioni
dello Stato ed anche quando vengono adottate in sede locale sono di
competenza di organi che agiscono in veste di ufficiale di governo,
che, tutto ciò premesso, chiedeva il ricorrente a questa Corte di
dichiarare che non spetta al giudice civile autorizzare, per ragioni di
tutela della pubblica incolumità, il compimento di lavori consistenti
nella realizzazione di una pista di sci in luoghi dove tale attività
è sottoposta a controlli amministrativi e con effetto sostitutivo dei
controlli medesimi, in particolare di quello inerente alla tutela
paesaggistica, conseguentemente annullando gli impugnati provvedimenti
del Pretore di Pistoia.
Considerato che, però, la Corte è stata convocata, a norma
dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, per decidere in Camera di
Consiglio se il ricorso sia ammissibile: e, cioè, se il conflitto
sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà
dei poteri cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali";
rimanendo, peraltro, impregiudicata, in caso di ammissibilità, la
facoltà delle parti di proporre anche su questo punto, nel corso
ulteriore del giudizio, istanze ed eccezioni (cfr. ordinanze n.
49/1977 e n. 123 del 1979),
che, quanto alla legittimazione, è ormai pacifico, per costante
riconoscimento di questa Corte, che "i singoli organi giurisdizionali,
esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza,
costituzionalmente garentita, sono da considerarsi legittimati.... ad
essere parti in conflitti di attribuzioni" (cfr., da ultimo, ordinanze
132 e 98/1981; 123 del 1979; e sentenza n. 231/1975), e che altrettanto
deve dirsi per quanto si riferisce al Presidente del Consiglio dei
ministri, che agisce in conformità a delibera del Consiglio stesso,
che, quanto poi all'aspetto oggettivo, il sollevato conflitto
attiene sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali, giacché si
assume dal Presidente del Consiglio che non spetta al potere
giudiziario, ma a quello esecutivo, l'emanazione di provvedimenti
urgenti a tutela della pubblica incolumità; e particolarmente quando,
attraverso pronunce autorizzative di attività sottoposte a controlli
amministrativi, si pongono nel nulla i dinieghi amministrativi emessi a
tutela del patrimonio forestale ed idrogeologico, invadendo altresl'
attribuzioni che, pur delegate o trasferite alla Regione, sono
caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità ed il
merito del ricorso,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del
1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, Così
come indicato in epigrafe.
Dispone:
a) - che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) - che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
sieno notificati al Pretore di Pistoia entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte