Ordinanza n. 51/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 953/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 30
dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53
(Misure in materia tributaria), promossi con ordinanze emesse il 4
maggio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Varese, il
18 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma
e il 28 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bergamo, iscritte rispettivamente al n. 1092 del reg.ord. 1984, al n.
245 del reg.ord. 1985 e al n. 781 del reg.ord. 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 e 202- bis dell'anno
1985 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Cascioli
Adolfo, la Commissione tributaria di primo grado di Varese sollevava,
con ordinanza del 4 maggio 1984 (r.o. 1092/84), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 30
dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28
febbraio 1983, n. 53, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
che ad avviso del giudice rimettente la norma censurata (secondo
cui, per quanto qui interessa, dal periodo d'imposta 1982 per la
determinazione del reddito di lavoro autonomo non era più ammessa la
deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista
dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. 597/73) viola l'art. 53 Cost.,
in quanto i lavoratori suddetti confidando nella deduzione
forfettaria, non avevano conservato la documentazione giustificativa,
resasi invece necessaria a seguito della normativa sopravvenuta;
che inoltre, la norma violerebbe anche l'art. 3 Cost. per
l'asserita e non specificata disparità di trattamento tra la
categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori;
che nel corso di un procedimento iniziato da Napolitano Luigi
avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in
relazione alla sua domanda di rimborso per Irpef versata in più (a
causa dell'impossibilità di detrarre le spese non documentate) anche
la Commissione tributaria di primo grado di Roma sollevava, con
ordinanza del 18 settembre 1984 (r.o. 245/85), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 citato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 53 Cost., svolgendo argomentazioni in gran parte
analoghe a quelle suindicate e deducendo che la disposta
retroattività contrasta con il precetto costituzionale, insito nel
sistema, relativo alla possibilità di esibire documentazione per
spese per le quali la normativa precedente prevedeva la deduzione non
documentata;
che infine, nel corso di un procedimento iniziato da Tomasi
Sergio ed altri avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di
finanza in relazione alla loro domanda di rimborso per Irpef versata
in più (a causa sempre dell'impossibilità di detrarre le spese non
documentate), anche la Commissione tributaria di primo grado di
Bergamo sollevava, con ordinanza del 28 settembre 1984 (r.o. 781/86),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 citato, in
riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sottolineando tra
l'altro la violazione del diritto di difesa del contribuente, il
quale legittimamente non avrebbe curato, in base alla legge
precedentemente in vigore, di acquisire tempestivamente i documenti
senza i quali sarebbe stato poi soccombente di fronte alle pretese
dell'amministrazione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
tutti i giudizi, conclude per la inammissibilità della questione per
difetto di motivazione sulla rilevanza, e, nel merito, per
l'infondatezza di essa sotto tutti i profili prospettati;
Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle
questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che va anzitutto premesso che, come questa Corte ha già avuto
modo di affermare (sent. n. 143 del 1982), spetta al legislatore,
secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare gli oneri
deducibili, considerando il necessario collegamento con la produzione
del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei
tributi, nonché l'esigenza fondamentale di adottare le opportune
cautele contro le evasioni di imposta; e che il ricorrere o meno al
regime forfettario costituisce sostanzialmente anch'essa una scelta
riservata al legislatore;
che l'adozione di leggi retroattive in materia tributaria non
incontra divieti a livello costituzionale, pur dovendosi rispettare
l'esigenza che la capacità contributiva esistente in un momento
anteriore alla emanazione della legge sia ancora sussistente al
momento dell'imposizione;
che, pertanto, gli artt. 23 e 53 Cost. non sono certamente
violati, non essendo stato fra l'altro neanche dedotto un
deterioramento della capacità contributiva dei soggetti interessati,
intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario e
quello della entrata in vigore della norma impugnata;
che, inoltre, la apoditticamente denunciata disparità di
trattamento che la norma impugnata determinerebbe tra la categoria
dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori è
chiaramente insussistente, per la evidente diversità delle
situazioni poste a raffronto;
che, infine, anche la questione sollevata in riferimento
all'art. 24 Cost. è priva di fondamento, in quanto la eventualità
relativa alla mancata documentazione degli oneri sopportati
costituisce una conseguenza di mero fatto della norma censurata, che
ben poteva essere evitata con un'opportuna diligenza del contribuente
e che pertanto non può essere assunta a censura di legittimità
costituzionale della normativa in vigore;
che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente
infondata sotto tutti i profili prospettati;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 30 dicembre 1982,
n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 in riferimento
agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sollevata dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Varese, Roma e Bergamo con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte