Ordinanza n. 51/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 432
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3
maggio 1988 dal Pretore di Montebelluna nel procedimento penale a
carico di Sech Sandro ed altro, iscritta al n. 336 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Montebelluna, con ordinanza del 3
maggio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 431 e 432
del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono
l'obbligo di sospendere il dibattimento in assenza del difensore di
fiducia per legittimo impedimento dello stesso";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata in quando già decisa con sentenza n. 177 del 1972;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 177 del 1972, ha
dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 498 del
codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo
di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del
difensore", in base alla duplice considerazione che "anche il
legittimo impedimento del difensore di fiducia può costituire di per
sé motivo sufficiente per il rinvio, o la sospensione, del
dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da
un difensore d'ufficio senza pregiudizio per gli interessi
dell'imputato" e che,"secondo la comune prassi interpretativa e
secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non può essere
negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di
fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli
atti e la preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui
all'art.185, n. 3, del codice di procedura penale";
e che la stessa ratio decidendi risulta applicabile anche alla
presente questione, non adducendosi da parte del giudice a quo
argomenti diversi da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Montebelluna con ordinanza del 3 maggio
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte