Ordinanza n. 51/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 146/1990
usata come parametro
citata
- art. 12legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 13legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3,
della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con
ordinanza emessa il 23 marzo 1995 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra FNLE CGIL - FLERICA CISL e Azienda
Consorziale Servizi Reno, iscritta al n. 382 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti l'atto di costituzione della FNLE - CGIL territoriale di
Bologna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un procedimento ex art. 28 della legge n.
300 del 1970 - instaurato dalla FNLE-CGIL e dalla FLERICA-CISL al
fine di ottenere la dichiarazione dell'antisindacalità delle
trattenute dei contributi operate dall'Azienda consortile servizi
Reno, in occasione di uno sciopero tenutosi senza l'osservanza
dell'obbligo di preavviso minimo di dieci giorni - il pretore di
Bologna, con ordinanza emessa il 23 marzo 1995, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 12
giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge);
che - premessa la concreta applicabilità nella fattispecie de
qua delle disposizioni di cui al citato art. 4, comma 2 - osserva il
rimettente come il prospettato vulnus ai richiamati parametri
costituzionali derivi dall'attribuzione al datore di lavoro del
potere di applicare sanzioni disciplinari a carico delle associazioni
sindacali (sottoposte, così, proprio al soggetto contro il quale
esercitano lo sciopero, in assenza di ogni garanzia procedurale che
disciplini l'irrogazione delle sanzioni stesse), con sensibile
incidenza sulla vita e sulla stessa ragion d'esistere di queste e con
conseguente menomazione dei principi relativi alla libertà sindacale
e al diritto di sciopero, peraltro riaffermati, nelle sue opzioni
ideologiche di fondo, dalla legge n. 146 del 1990;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità delle questioni
o, in alternativa, per la restituzione degli atti al giudice a quo,
non avendo il rimettente tenuto conto della sentenza n. 57 del 1995,
con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 2 dell'impugnato art. 4;
che si è altresì costituita la FNLE-CGIL, in persona del
segretario territoriale, deducendo il sostanziale superamento delle
odierne questioni di costituzionalità per via delle motivazioni e
del decisum della citata sentenza n. 57 del 1995;
Considerato che, con la sentenza n. 57 del 1995, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, "nella parte in cui non prevede
che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti
avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12";
che contestualmente la Corte, in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo anche l'art. 13, lettera c), della citata legge n. 146
del 1990, "nella parte in cui non prevede che la segnalazione della
Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2
dell'art. 4";
che in particolare - ritenuta un'irragionevolezza interna allo
stesso sistema sanzionatorio riguardante i sindacati - questa Corte
ha affermato che l'irrogazione delle misure patrimoniali, previste
dal comma 2 dell'art. 4, non possa prescindere da quel presupposto
procedimentale (le cui fasi, non sottratte al generale canone
audiatur et altera pars, risultano scandite dal successivo art. 12),
che, rispetto alla garanzia della libertà sindacale sancita
dall'art. 39 della Costituzione, "si configura come un requisito
minimo indispensabile per l'insorgenza del potere sanzionatorio,
ricollegando questo ad una imparziale valutazione delle circostanze
rilevanti ed in tal guisa sottraendolo, nel momento genetico, alla
unilaterale determinazione di un soggetto, quale il datore di lavoro,
portatore di interessi potenzialmente contrapposti";
che - proprio in considerazione della ratio legis correlata alla
estraneità delle problematiche riguardanti il rapporto tra diritto
di sciopero ed interessi dell'impresa rispetto alla tutela degli
interessi degli utenti approntata dalla normativa de qua - è stato
perciò ritenuto che la segnalazione della Commissione di garanzia,
quale soggetto super partes dotato di alta competenza, "si impone
come necessario presupposto dell'azione sanzionatoria";
che, conseguentemente, in ragione dello specifico thema
decidendum
prospettato dal rimettente, il quale non ha tenuto conto della
menzionata pronuncia di incostituzionalità della denunciata norma,
la questione relativa al comma 2 del citato art. 4 va dichiarata
manifestamente inammissibile;
che l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del
comma 3 dello stesso articolo risulta - stante l'esplicita
affermazione dello stesso rimettente, secondo cui nel giudizio a quo
non viene in contestazione la sanzione della esclusione dei sindacati
dalle trattative - manifestamente inammissibile per la sua evidente
irrilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 12
giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge), sollevate, con riferimento
agli artt. 39 e 40 della Costituzione, dal pretore di Bologna, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte