Ordinanza n. 510/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di
minori), promosso con ordinanze emesse il 28 gennaio 1987 dal
Tribunale per i minorenni di Torino e il 26 maggio 1987 dal Tribunale
per i minorenni di Trento, iscritte rispettivamente ai nn. 272 e 323
del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 31 e 32, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza
emessa il 28 gennaio 1987, e il Tribunale per i minorenni di Trento,
con ordinanza emessa il 26 maggio 1987, hanno denunciato, in
riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui,
nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di
attuazione del codice civile, ha demandato alla competenza del
Tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e
maternità "nel caso di minori";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata
manifestatamene infondata, perché già dichiarata non fondata con
sentenza n. 193 del 1987;
Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno,
quindi, riuniti;
che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate
non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate
con ordinanze n. 394 e n. 395 del 1987 e che nei provvedimenti dei
giudici a quibus non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli
già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale
per i minorenni di Torino e dal Tribunale per i minorenni di Trento
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte