Ordinanza n. 510/1990
Altra decisione · depositata il 26/10/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 475/1968
citata
- art. 166Codice penale
- art. 4legge 19/1990
- art. 166legge 19/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),
promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da
Caddeo Elio Sergio e la U.S.L. n. 11 di Isili ed altri, iscritta al
n. 424 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 6 giugno 1989 (pervenuta alla Corte il
19 giugno 1990), il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 2 aprile 1968 n. 475 per la parte in cui prevede la
declaratoria di decadenza automatica dall'autorizzazione
all'esercizio farmaceutico, in caso di condanna del farmacista che
comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
che, però, nella specie risulta che il farmacista, che ebbe a
promuovere il ricorso avverso la deliberazione del Comitato di
gestione dell'U.S.L. n. 11 di Isili che ne aveva dichiarato la
decadenza, era stato condannato a mite pena per lievi infrazioni con
la concessione della sospensione condizionale;
che, nelle more del lungo indugio per la trasmissione del
fascicolo a questa Corte, è stata promulgata la legge 7 febbraio
1990 n. 19 che prevede, fra l'altro, all'art. 4 la sostituzione
dell'art. 166 codice penale;
che il nuovo articolo 166, nel prevedere l'estensione della
sospensione condizionale alle pene accessorie, stabilisce altresì
che "la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire
in alcun caso, di per sé sola, motivo... per il diniego di
concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere
attività lavorativa";
che, in ogni caso, anche a voler sottolineare particolarmente
l'aspetto pubblicistico dell'esercizio farmaceutico e della sua
soggezione al controllo dell'autorità sanitaria, dovrebbero essere
valutate le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della citata legge
che non consentono più, nemmeno per i pubblici dipendenti, la
destituzione di diritto, mentre prevedono l'eventuale promozione di
procedimento disciplinare;
che altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce al versante
professionale del servizio farmaceutico, nell'ambito del quale
versante pure questa Corte ha in più settori affermato la negazione
di destituzioni o radiazioni di diritto;
che, pertanto, è necessario che il Tribunale amministrativo
rimettente abbia a riconsiderare la rilevanza della questione alla
luce del predetto jus superveniens;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte