Ordinanza n. 510/1995
Altra decisione · depositata il 18/12/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 15legge 306/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a),
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356,
promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 dal Tribunale di
sorveglianza per la Corte di Appello di Bari nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Colaprico Claudio iscritta al n. 295
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, in un procedimento per l'applicazione
dell'affidamento
in prova al servizio sociale promosso da un condannato per delitto
previsto dall'art. 416-bis cod. pen., l'adito Tribunale di
sorveglianza di Bari aveva sollevato, con ordinanza del 17 marzo
1994, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,
primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art.
15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui
subordina l'ammissione del condannato a misura alternativa alla
detenzione al presupposto della collaborazione con la giustizia a
norma dell'art. 58-ter della medesima legge;
che il giudice a quo, data l'applicabilità di tale regime
normativo anche ai condannati con sentenza definitiva anteriore alla
data di entrata in vigore della nuova disciplina, ne ravvisava il
contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., ritenendo che il
principio di non retroattività della legge penale dovesse
estendersi anche alle disposizioni di natura sostanziale relative
alla modalità di esecuzione della pena ed in particolare alle misure
alternative alla detenzione;
che questa Corte, con ordinanza n. 474 del 1994, ha ordinato
la restituzione degli atti al predetto Tribunale di sorveglianza,
per nuovo esame della rilevanza della questione, data la possibile
incidenza sulla stessa della sopravvenuta sentenza n. 357 del 1994,
con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del menzionato art.
4-bis nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo
periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata
nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti
elementi tali escludere in maniera certa l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata;
che, con la nuova ordinanza di rimessione in data 3 febbraio
1995, ora all'esame della Corte, il Tribunale di sorveglianza di
Bari, riproponendo la medesima questione di legittimità
costituzionale,
di cui afferma la perdurante rilevanza, osserva che dalla
motivazione
della sentenza (di condanna), e dalla stessa entità della condanna
inflitta, appare evidente la circostanza che la partecipazione del
richiedente al fatto criminoso sia tutt'altro che marginale,
sicché nessuna incidenza può avere sulla fattispecie la sentenza
n. 357 del 1994, per la quale si può prescindere da una
collaborazione rilevante ai fini dell'ammissione alle misure
alternative alla detenzione solo nei casi di limitata partecipazione
al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo, in linea preliminare, una nuova restituzione degli atti
al giudice a quo in relazione alla sentenza di questa Corte n. 68 del
1995 e concludendo, in subordine, per l'infondatezza della questione;
Considerato che, successivamente alla riproposizione della
questione, questa Corte, con la sentenza n. 68 del 1995 (cui
appunto ha fatto riferimento l'Avvocatura), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del medesimo art.
4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, nella
parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del
medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui
l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato
con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione
con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, con ciò venendosi a superare il ristretto
ambito della limitata partecipazione al fatto criminoso preso in
considerazione dalla precedente sentenza n. 357 del 1994;
che in ordine alla ricorrenza o meno, nella specie, di tale dato
fattuale concernente "l'integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità" - che renderebbe concedibile il chiesto beneficio
anche in difetto del requisito della collaborazione - nulla è detto
né nella prima, né nella seconda delle due riferite ordinanze del
Tribunale di Bari;
che, pertanto, questa Corte deve necessariamente provvedere a una
nuova restituzione degli atti al giudice a quo, per ulteriore
esame della rilevanza della questione, questa volta basato sul novum
rappresentato dalla sentenza n. 68 del 1995.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza
di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte