Ordinanza n. 511/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 11legge 663/1986
- art. 11legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e
quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11
della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promossi con due ordinanze
emesse il 27 aprile 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino,
iscritte ai nn. 403 e 404 del registro ordinanze 1987 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due
ordinanze di contenuto identico emesse il 27 aprile 1987, ha
denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, "del nuovo
ordinamento penitenziario quale risulta dalla legge 10 ottobre 1986";
e che le ordinanze di rimessione richiamano "tutte le
argomentazioni esposte" in altra ordinanza pronunciata dallo stesso
Tribunale di sorveglianza, "con la quale è stata sollevata d'ufficio
la stessa questione di incostituzionalità";
che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, il quale, facendo riferimento all'ordinanza richiamata dal
giudice a quo, si è riportato all'atto di intervento allora
depositato;
Considerato che le ordinanze di rimessione motivano, sia in punto
di rilevanza sia in punto di manifesta infondatezza, per relationem
ad altra ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, con ciò
eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre
nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v.,
fra le più recenti, sentenza n. 128 del 1987; ordinanze n. 306 del
1986, n. 281 del 1986, n. 204 del 1986);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
quale modificato dall'art. 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 663
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 27 aprile
1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:511 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte