Ordinanza n. 511/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1995
dal Pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, nel
procedimento penale a carico di Berenato Francesco, iscritta al n.
349 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Berenato
Francesco, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza
provvista, il Pretore di Venezia, sez. distaccata di Mestre, con
ordinanza del 27 febbraio 1995 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via incidentale dell'art. 8 della legge 15 dicembre
1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari)
con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.;
che secondo il giudice rimettente la disposizione censurata ha
introdotto una condizione di procedibilità, rimessa all'esclusiva
volontà di colui che l'illecito ha realizzato, essendo egli
assolutamente libero di porre in essere il meccanismo previsto
dall'art. 8 citato, influendo così direttamente sulla nascita di un
procedimento penale a proprio carico;
che in tal modo sarebbero violati il principio di ragionevolezza
e quello dell'obbligatorietà dell'azione penale non essendo
possibile che l'autore di un reato possa decidere lui stesso della
propria perseguibilità;
che - nella prospettazione del giudice rimettente - vi sarebbe
anche violazione del principio di eguaglianza perché l'art. 8 cit.
prevede quale causa di esclusione della perseguibilità del reato il
risarcimento del danno, ancorché parziale e solo legalmente
determinato, mentre tale operoso comportamento in altre ipotesi
delittuose (anche più lievi di quella in esame) viene assunto quale
mero elemento circostanziale di attenuazione della pena;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata
per essere già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 203 del
1993;
Considerato che la conformità al principio di ragionevolezza della
disposizione censurata è assicurata dalla sua ratio che - come
questa Corte ha già evidenziato (sentenza n. 203 del 1993) -
consiste nella finalità deflattiva dei procedimenti penali aventi ad
oggetto la violazione della disciplina degli assegni bancari,
unitamente alla tutela del bene giuridico della pubblica fede
attraverso la previsione disincentivante di dover corrispondere oltre
all'importo dell'assegno anche gli accessori (interessi, penale e
spese per il protesto), indipendentemente dalla richiesta del
creditore ed anche in presenza di remissione del debito (ordinanza n.
370 del 1995);
che ragionevole appare il bilanciamento degli interessi, operato
dal legislatore, in relazione a comportamenti che destano minore
allarme sociale perché seguiti dal pagamento della somma capitale e
degli accessori;
che non è fondatamente deducibile alcuna disparità di
trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui il risarcimento del
danno è valutato come mera circostanza del reato, non essendo
comparabili le situazioni confrontate (sentenza n. 203 del 1993,
cit.);
che non sussiste un vincolo costituzionale che limiti a
determinate fattispecie nominate la discrezionalità del legislatore
nella previsione di nuove ipotesi di condizioni di procedibilità,
sicché nessuna lesione è ravvisabile sotto questo profilo del
principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386
(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Pretore di
Venezia, sez. distaccata di Mestre, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:511 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte