Corte costituzionale

Ordinanza n. 512/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 1339/1962
  • art. 19legge 613/1966

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12

agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 19, secondo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi), promossi con tre ordinanze emesse il 12 e il 26 gennaio

1989 dal Tribunale di Trieste, iscritte rispettivamente ai nn. 242,

243 e 265 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale n. 20 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, all'esito di due giudizi in cui i ricorrenti,

titolari di pensioni dirette - rispettivamente d'invalidità,

vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. ed invalidità a carico della

Gestione speciale artigiani - avevano richiesto l'integrazione al

minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione

speciale artigiani, avendo il Pretore di Trieste accolto la domanda,

l'I.N.P.S. proponeva appello avverso le sentenze;

che il Tribunale di Trieste, con due ordinanze entrambe emesse

il 12 gennaio 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui, malgrado le

molteplici pronunce d'incostituzionalità, preclude tuttora

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione

erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, ovvero dalla

medesima Gestione;

che il medesimo giudice, durante analogo giudizio di appello, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989, la medesima

questione, dubitando altresì della legittimità costituzionale, per

violazione del principio di eguaglianza, dell'art. 19, secondo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613, disposizione dichiarata anch'essa

più volte costituzionalmente illegittima nella parte in cui

permarrebbe in vigore quanto al divieto di integrazione al minimo

della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale

commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico della

stessa Gestione;

Considerato che le questioni, per l'identità o l'analogia

dell'oggetto, possono essere congiuntamente esaminate e decise con un

unico provvedimento;

che, con sentenza n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma, della

legge 12 agosto 1962, n. 1339, è già stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo sotto ogni profilo, e quindi anche in

riferimento alla prospettata ipotesi di preclusione dell'integrazione

al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per gli

artigiani in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati nella

medesima disposizione;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

che anche l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966,

n. 613, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in

riferimento alla medesima ipotesi di cumulo oggi denunciata, con

sentenza n. 179 del 1989;

che pure tale seconda questione è perciò inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui esclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione

erogata dalla stessa Gestione o dall'assicurazione generale

obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 81 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in

epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge

22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti

attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento

degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella

parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia

titolare di pensione diretta a carico della stessa Gestione, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179 del

1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:512 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte