Ordinanza n. 512/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, quarto
comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in
combinato disposto tra loro, promosso con Ordinanza emessa il
11 gennaio 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio,
iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel
corso di un procedimento promosso per l'annullamento del
provvedimento del Ministero dell'interno in data 15 febbraio 1994,
con il quale non era stato accettato il simbolo presentato per le
elezioni politiche dal ricorrente, nonché della decisione di rigetto
dell'opposizione, adottata il 19 febbraio 1994 dall'Ufficio centrale
nazionale presso la Corte di cassazione, con ordinanza in data
11 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 30 giugno 1999), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 25 (recte: 24), 113 e 66 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 16, quarto comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati), in combinato disposto tra loro;
che, ad avviso del giudice a quo le citate disposizioni non
prevederebbero la possibilità di azione giudiziaria nei confronti
della decisione emessa dall'Ufficio centrale nazionale
sull'opposizione proposta contro il provvedimento del Ministero
dell'interno di ricusazione di un contrassegno elettorale presentato
per le elezioni politiche, ma solo la competenza della Camera dei
deputati per tutte le controversie attinenti alle operazioni
elettorali;
che il remittente, muovendo dalla duplice premessa che deve
escludersi che l'Ufficio centrale nazionale, pur se composto da
magistrati, e la Camera dei deputati, in sede di valutazione dei
titoli di ammissione dei propri componenti, siano organi
giurisdizionali, e che, ove si escludano gli atti e i rapporti di
natura politica e costituzionale, non dovrebbero esservene altri
nell'ordinamento, e soprattutto nel procedimento elettorale, la cui
legittimità non possa essere verificata da un giudice, ritiene che
le disposizioni censurate violino il diritto alla tutela
giurisdizionale desumibile dagli artt. 24 e 113 della Cost.;
che le medesime disposizioni, sempre ad avviso del giudice a
quo violerebbero anche l'art. 66 della Costituzione, in quanto
estenderebbero indebitamente la competenza della Camera dei deputati
a tutte le controversie attinenti alle operazioni elettorali, ivi
comprese quelle che possono insorgere nel corso del procedimento
preparatorio, che ancora non riguarda singoli componenti della Camera
stessa;
che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente
afferma che la mancata attribuzione della giurisdizione "a questo (o
ad altro) giudice" non gli consentirebbe di scendere nel merito della
vicenda sottoposta alla sua cognizione, né di spogliarsene a favore
di altra autorità giurisdizionale;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della
questione in relazione a tutti i parametri evocati.
Considerato che la questione, nei termini in cui è prospettata,
deve essere risolta in limine con una pronuncia di manifesta
inammissibilità;
che il giudice a quo non indica la giurisdizione alla quale
dovrebbe essere devoluta, con sentenza di accoglimento, la cognizione
delle controversie di cui si tratta, ritenendo addirittura
indifferente che la giurisdizione sia affidata a sé medesimo o ad
altro giudice, né identifica le norme procedimentali concernenti i
tempi e i modi della invocata tutela giurisdizionale;
che di una questione di legittimità costituzionale vi è,
nella specie, soltanto una parvenza, poiché nella sostanza si
sollecita una radicale riforma legislativa, che eccede i compiti di
questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati), sollevata, in riferimento
agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:512 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte