Ordinanza n. 513/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato
e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986 dal
Tribunale di Roma, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9
dicembre 1986, nel procedimento civile instaurato dall'avv.
Naticchioni Franco nei confronti della M.E.I.E. Assicurazioni S.p.A.
per conseguire il pagamento della parcella relativa alle prestazioni
professionali in favore del cliente Pastore Giuseppe in un giudizio
per risarcimento danni conclusosi con una transazione raggiunta a sua
insaputa, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nella
parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito con
transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale può
chiedere il pagamento di quanto dovutogli per onorari e spese anche
alle parti avverse, ravvisando il Tribunale in ciò una irrazionale
disparità di trattamento tra i difensori, tra i difensori e le
parti, e tra le parti, a seconda se il giudizio venga definito con
sentenza o mediante transazione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sollecitando la
declaratoria di non fondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1974, ha
già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, in riferimento
all'art. 3 Cost., ed ha ribadito tale pronuncia con la sent. n. 272
del 1987, esaminando questione identica a quella sollevata
dall'ordinanza in oggetto;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata,
in riferimento all'art. 3, Cost., dal Tribunale di Roma, con
ordinanza emessa il 9 dicembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:513 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte