Ordinanza n. 513/1995
Altra decisione · depositata il 18/12/1995 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 19/1994
- art. 6legge 453/1993
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 3legge 19/1994
- art. 97legge 19/1994
- art. 23legge 87/1953
citata
- art. 125Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 2d.lgs. 29/1992
- art. 12d.lgs. 29/1992
- art. 33d.lgs. 29/1992
- art. 1legge 47/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
14 gennaio 1994, n. 19, di conversione del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453 (recte: dell'art. 6 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, nella legge 14
gennaio 1994, n. 19) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1994
dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, sul ricorso
proposto da Jannel Della Valle Olimpia iscritta al n. 528 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1994 (pervenuta alla
Corte costituzionale l'8 agosto 1995) la Corte dei conti, terza
sezione giurisdizionale, nel corso del giudizio avverso la decisione
n. 2/94/C della sezione giurisdizionale regionale della Campania in
data 28 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97,
e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
"dell'art. 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione in
legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453" (recte: dell'art. 6
del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19),
nella parte in cui non è previsto, avverso le sentenze pronunciate
in materia pensionistica dalle sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti, il rimedio dell'appello alle sezioni
giurisdizionali centrali aventi competenza funzionale nella stessa
materia;
che nell'ordinanza di rimessione si sostiene che tale omissione
in materia pensionistica - in riferimento all'art. 1, comma 5, del
medesimo testo normativo che prevede, invece, la proponibilità
dell'appello alle sezioni centrali della Corte dei conti avverso le
decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali, in materia di
contabilità pubblica - contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione, perché discriminerebbe i pensionati rispetto ai
dipendenti in attività di servizio cui è assicurato il doppio grado
di giurisdizione dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei
tribunali amministrativi regionali, e dal relativo regolamento
approvato con d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, in attuazione dell'art.
125, secondo comma, della Costituzione;
che il principio di uguaglianza sarebbe altresì violato,
oltreché - come già detto - con riferimento ai giudizi inerenti
alla contabilità pubblica e alla responsabilità amministrativa,
anche nei riguardi dei lavoratori privati a riposo, cui è assicurata
la garanzia del doppio grado di giurisdizione in caso di controversia
pertinente il loro rapporto di quiescenza, negata invece ai pubblici
dipendenti a riposo, che pur versano in posizioni soggettive
sostanzialmente identiche ai pensionati privati;
che la discriminazione sarebbe ancor più ingiustificata per il
fatto che, sulla base dei decreti legislativi 3 febbraio 1992, n. 29
(artt. 2 e seg. e 68) e 23 dicembre 1993, n. 564 (artt. 12 e 33), il
rapporto di pubblico impiego ha ormai assunto una connotazione
privatistica e le relative controversie sono devolute al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione della
materia pensionistica riservata alla Corte dei conti;
che sarebbe altresì violato l'art. 97 della Costituzione, che
prevede il buon andamento e l'imparzialità come canoni organizzativi
anche delle "sfere di competenza per gradi", risultando irragionevole
che un determinato tipo di controversia sia affidato a un giudice
periferico, decentrato a livello regionale, quando già esiste un
giudice centralizzato con le medesime funzioni;
che, infine, la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art.
111, terzo comma, della Costituzione, perché il ricorso in
Cassazione contro le pronunce della Corte dei conti, al pari di
quelle del Consiglio di Stato, per i soli motivi attinenti alla
giurisdizione, presuppone che la Corte dei conti sia giudice di
vertice nel proprio ordine di giurisdizione anche in materia
pensionistica, mentre non è ragionevole che "pronunce di un giudice
periferico, rispetto al quale vi sia un livello superiore di
organizzazione funzionale di apparato, siano sottratte ad ogni mezzo"
di impugnazione.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni
urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti),
successivamente reiterato con i decreti- legge 25 febbraio 1995, n.
47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995,
n. 353 e 27 ottobre 1995, n. 439, il cui art. 1 prevede che avverso
le sentenze rese dalle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso
l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti
in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle
pensioni;
che, in relazione alla menzionata previsione, gli atti vanno
restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza
dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere
se dare applicazione alla nuova normativa ovvero, nel caso in cui
ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte, questione di
legittimità costituzionale, impugnando le norme sopravvenute (ord.
n. 239 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III
giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:513 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte