Ordinanza n. 513/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 230/1998
usata come parametro
citata
- art. 148Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5,
della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), promosso con Ordinanza emessa l'8 ottobre
1999 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a
carico di G. T., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza dell'8 ottobre 1999 il tribunale
militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della
legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza), in relazione all'art. 151 cod. pen. mil. pace (Mancanza
alla chiamata), "nella parte in cui non prevede l'esonero dalla
prestazione del servizio di leva del militare già condannato alla
pena della reclusione militare per un periodo non inferiore alla
durata attuale del medesimo" servizio;
che il tribunale rimettente ricorda in primo luogo che il
reato di mancanza alla chiamata per il quale si procede nel giudizio
principale - è integrato dalla mancata presentazione del militare
chiamato ad adempiere il servizio di leva, nei cinque giorni
successivi a quello stabilito, senza giusto motivo, e che la
giurisprudenza ha costantemente ritenuto che tale reato abbia
carattere permanente, cosicché una eventuale condanna interrompe la
permanenza e una successiva mancata presentazione al reparto
perfeziona un nuovo ulteriore reato di cui all'art. 151 cod.
pen. mil. pace e dunque implica una ulteriore condanna;
che ciò, osserva il tribunale militare, comporta la
possibilità che si riproponga il problema della "spirale delle
condanne" che poteva verificarsi, nella disciplina anteriore (legge
15 dicembre 1972, n. 772), nei riguardi di chi, senza addurre la
propria obiezione di coscienza secondo le procedure della legge, si
fosse rifiutato di prestare il servizio militare; un problema,
prosegue il giudice a quo sul quale la Corte è intervenuta più
volte, ampliando la possibilità di giovarsi della clausola
legislativa di esonero dall'obbligo di prestazione militare, una
volta espiata una pena pari alla durata del servizio di leva, e ciò
sia per l'ipotesi del rifiuto totale del servizio, manifestato
adducendo motivi di coscienza dopo averlo assunto (sentenza n. 467
del 1991), sia per l'ipotesi del rifiuto totale espresso adducendo
motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre motivo alcuno
(sentenze nn. 343 e 422 del 1993);
che il quadro legislativo, rileva il tribunale, è ora
mutato, avendo la legge n. 230 del 1998 previsto, nel suo art. 14,
comma 5, che "coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi
da quelli indicati nell'art. 1 o senza addurre motivo alcuno,
rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del
servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo
quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della
reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata
del servizio militare di leva";
che, secondo il tribunale militare, questa disposizione
prevederebbe "la possibilità per il solo obiettore totale per motivi
diversi da quelli di coscienza" di essere esonerato dal servizio, una
volta espiata una pena di durata pari a quella del servizio militare,
ciò che non sarebbe invece possibile, sempre ad avviso del tribunale
militare, per il mancante alla chiamata: quest'ultimo, scegliendo di
non svolgere il servizio e "rifiutandolo implicitamente", verrebbe in
tal modo a essere soggetto a una serie indeterminata di condanne
penali, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età che
segna il limite di soggezione alla leva;
che appunto di tale ritenuta impossibilità di giovarsi della
clausola di esonero dal servizio a pena espiata per il mancante alla
chiamata il tribunale militare di Torino si duole, svolgendo, ai fini
della prospettata incostituzionalità, profili e argomenti
riconducibili a quelli che già in precedenza la giurisprudenza
costituzionale ha considerato, in relazione al fenomeno della
"spirale delle condanne", e deducendo pertanto, in sintesi, la
violazione:
a) dell'art. 2 della Costituzione, poiché la libertà morale
dell'individuo, diritto inviolabile, sarebbe coartata e annullata da
uno "stillicidio" di condanne conseguente alla ripetizione
dell'obbligo;
b) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché
coloro che risultino mancanti alla chiamata ex art. 151 cod.
pen. mil. pace subirebbero, per effetto della disciplina descritta,
una discriminazione irragionevole, a fronte dell'analogo
comportamento di chi rifiuti il servizio senza addurre alcun motivo;
c) degli artt. 13, primo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, in quanto il bene della libertà personale sarebbe
limitato senza valida giustificazione e senza proporzione rispetto
all'interesse perseguito, perché, se l'incriminazione in discorso
(art. 151 citato) può giustificare un certo sacrificio della
libertà personale, questo non può tuttavia spingersi fino al punto
di esporre la persona a "una serie di condanne penali così lunga e
pesante da poterne distruggere la sua intima personalità umana e la
speranza di una vita normale" (sentenze nn. 467 del 1991 e 343 del
1993 di questa Corte), risultandone altresì compromessa la finalità
rieducativa della pena;
che infine, sulla rilevanza della questione, il tribunale
militare osserva che l'imputato è stato già in precedenza
condannato, per il medesimo titolo di reato, alla pena di un anno di
reclusione militare e che pertanto, ove fosse accolta la questione,
il rimettente potrebbe assolvere l'imputato per insussistenza del
fatto;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, sulla premessa dell'identità tra la
questione in discorso e altra sollevata dal giudice per le indagini
preliminari presso lo stesso tribunale militare di Torino (r.o.
542/1999), ha richiamato integralmente per relationem l'atto di
intervento depositato nel relativo giudizio, concludendo per
l'infondatezza della questione.
Considerato che il tribunale militare dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n. 230 del 1998,
sul presupposto che l'esonero dal servizio militare ivi previsto per
quanti abbiano espiato la pena della reclusione per un periodo
complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva non
si applichi nei riguardi di chi abbia commesso un reato di assenza
dal servizio - nella specie, quello di mancanza alla chiamata
previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace - e che in base al
medesimo presupposto chiede a questa Corte una pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 14, comma 5, che ne comporti
l'estensione ai casi, come quello dedotto nel giudizio principale,
che il giudice a quo ritiene non compresi dalla norma;
che la premessa interpretativa del giudice militare è
contraddetta dalla giurisprudenza di questa Corte - peraltro
richiamata dallo stesso rimettente - che in primo luogo ha
esplicitamente affermato il carattere generale della clausola di
esonero dal servizio posta dalla disciplina previgente (art. 8, terzo
comma, della legge n. 772 del 1972), sottolineando, con la sentenza
n. 422 del 1993, come la precedente pronuncia di incostituzionalità
della norma che poneva detta clausola, resa in base agli artt. 3 e 27
della Costituzione in correlazione con il reato di diserzione di cui
all'art. 148 cod. pen. mil. pace (sentenza n. 343 del 1993), dovesse
rivestire portata generale, "nel senso ... [di] estende[re] i suoi
effetti a tutti i militari imputati di reati comportanti forme di
rifiuto del servizio militare che si vengano a trovare assoggettati
alla spirale delle condanne", essendo "l'effetto della spirale delle
condanne a porsi, di per sé, in contrasto con i valori e i fini
espressi" dagli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
che la suddetta connotazione dell'art. 8, terzo comma,
citato, come norma di generale applicazione, secondo la
giurisprudenza costituzionale resa su di essa, è stata altresì
ribadita successivamente dalla sentenza n. 223 del 2000 che, nel
ricostruire le vicende normative in materia di obiezione di coscienza
al servizio militare, ha rilevato come, per effetto delle pronunce di
incostituzionalità nn. 343 e 422 del 1993, la Corte fosse pervenuta
a generalizzare il sistema dell'esonero quale conseguenza
dell'espiazione della pena irrogata, sempre alla condizione della
durata pari a quella del servizio militare di leva, per ogni fatto di
sottrazione agli obblighi di leva che fosse tale da integrare una
fattispecie penale di assenza dal servizio;
che, ancora con la richiamata sentenza n. 223 del 2000, è
stato ulteriormente rilevato che il legislatore del 1998, nel porre
il comma 5 dell'art. 14 oggi impugnato, ha tenuto conto proprio della
precedente giurisprudenza costituzionale, estendendo l'applicazione
dell'esonero e facendolo dipendere, per le fattispecie ivi
considerate, dall'espiazione della pena, conformemente a quanto
statuito nelle due pronunce del 1993 (sentenza n. 223 del 2000
citata, punto 4.2 del diritto);
che, alla luce degli enunciati sopra sintetizzati, la lettura
che il giudice rimettente dà della norma denunciata, oltre a non
essere argomentata e a non chiarire a quali eventuali altre tipologie
di reati essa sia in grado di riferirsi, risulta in contrasto con
l'interpretazione che ne è stata data nelle decisioni di questa
Corte e rende manifesta l'inesattezza della premessa interpretativa
dalla quale muove il rimettente medesimo per sollevare la questione
di legittimità costituzionale;
che, una volta ritenuta, alla stregua delle osservazioni che
precedono, l'applicabilità del comma 5 dell'art. 14 della legge
n. 230 del 1998 a ogni ipotesi di reato previsto dal codice penale
militare di pace che sia espressiva del "rifiuto" manifestato
"adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 [della
stessa legge] o senza addurre motivo alcuno", secondo la formulazione
di sintesi della norma, non v'è motivo di seguire il ragionamento
del giudice a quo circa il verificarsi del fenomeno della "spirale
delle condanne", questo essendo appunto escluso dall'interpretazione
anzidetta, idonea a superare il dubbio prospettato;
che pertanto la questione, sollevata in base a un presupposto
interpretativo erroneo, deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,
13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale
militare di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:513 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte