Ordinanza n. 514/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 346/1976
- art. 3legge 346/1976
- art. 6legge 346/1976
- art. 1legge 346/1973
- art. 3legge 346/1973
- art. 6legge 346/1973
citata
- art. 24legge 346/1976
- art. 42legge 346/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6
della legge 10 maggio 1973, n. 346 (Usucapione speciale per la
piccola proprietà rurale), promosso con ordinanza emessa il 27
giugno 1987 dal Pretore di Castiglione del Lago, iscritta al n. 410
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza
emessa il 27 giugno 1987, nel procedimento civile vertente tra
Sbaraglia Pasquale e Massarini Nello, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42,
comma secondo, Cost., degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1973
(rectius: 1976), n. 346 (Usucapione speciale per la piccola
proprietà rurale), nella parte in cui, nell'istituire una nuova
ipotesi di usucapione abbreviata, non prevedono una disposizione
transitoria che ne stabilisca i termini di decorrenza operativa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile;
Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione
sulla rilevanza della questione, poiché non contiene cenno alcuno
alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, e che pertanto, per
costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1976, n.
346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo,
Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza emessa il
27 giugno 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:514 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte