Corte costituzionale

Ordinanza n. 514/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1989 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 76d.P.R. 597/1973

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo

comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania nel procedimento vertente tra Reali Giovanni

e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 278 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Reali

Giovanni ed avente ad oggetto l'accertamento di reddito effettuato

dall'Ufficio delle imposte dirette di Verbania, la Commissione

tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 27

febbraio 1989 (reg. ord. n. 278 del 1989) denunciava, in riferimento

agli artt. 3, 53 e 76 Cost., l'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di

opere dirette all'edificabilità dei terreni ed alla successiva

vendita si considerano, con presunzione assoluta, effettuate a fini

speculativi;

che, il giudice rimettente affermava di sollevare la questione

ora detta soltanto per non ingenerare il sospetto di voler decidere

la causa allo scopo di procurarsi dall'Amministrazione delle finanze

il compenso, dovuto esclusivamente per le decisioni di merito;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

deduceva doversi dichiarare la manifesta inammissibilità della

questione;

Considerato che la Commissione tributaria pone a base della

rimessione alla Corte una considerazione del tutto estranea

all'oggetto del giudizio principale, qual è quella del compenso ai

giudici tributari;

che pertanto si impone una pronuncia di manifesta

inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76

Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:514 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte