Ordinanza n. 515/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., promosso con
ordinanza emessa il 22 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Milano, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1987
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22
dell'anno 1987, prima serie speciale;
Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Unidal e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 1985 la Commissione
tributaria di primo grado di Milano sollevava, in riferimento agli
artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi) nella parte in cui esclude la
deducibilità, ai fini del calcolo dell'Ilor, delle perdite derivanti
dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto,
riducendolo;
che, secondo la Commissione, la norma impugnata contrastava con
i principi enunciati, in materia di Ilor, dalla legge di delega 9
ottobre 1971 n. 825;
che nel giudizio innanzi a questa Corte si costituiva la s.p.a.
Unidal in liquidazione, instando per la declaratoria
dell'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e spiegava
intervento l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo dichiararsi la non
fondatezza della questione;
che le istanze della parte e dell'interveniente venivano
ulteriormente illustrate in memorie presentate in prossimità della
camera di consiglio;
Considerato che la questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 54 del 1988, in
cui si è osservato come l'art. 4, punto 2, della citata legge di
delega n. 825 del 1971, prevedendo "l'applicazione della imposta
(Ilor) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'Irpeg",
non impone affatto di tener conto delle perdite derivate dagli
esercizi precedenti;
che, pertanto, il legislatore delegato, usando della propria
discrezionalità (v. sent. n. 156 e ord. n. 321 del 1987), non ha
violato in alcun modo le norme costituzionali richiamate dalla
Commissione rimettente;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599
sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:515 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte