Ordinanza n. 515/2000
Altra decisione · depositata il 20/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo
2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Giuseppe Pisanu nei confronti di Stefania Ariosto, promosso
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con
ricorso depositato il 9 agosto 2000 ed iscritto al n. 166 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ricorso datato 18 maggio 2000 e depositato
nella cancelleria della Corte il 9 agosto 2000, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito di un
procedimento penale con l'imputazione di diffamazione nei confronti
del deputato Giuseppe Pisanu, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del 28 marzo 2000 (documento IV-quater n. 124), ha dichiarato che i
fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi
sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e
menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il
conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
giudice per le indagini preliminari ricorrente denuncia la lesione
della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme
costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene
illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le
dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il
procedimento, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio
delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della
Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Roma, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:515 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte