Ordinanza n. 516/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 180/1978
- art. 3legge 180/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della
legge 13 maggio 1978, n. 180 ("Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori"), promosso con ordinanza emessa il
19 febbraio 1987 dal Pretore di Bracciano nel
giudizio di convalida relativa al ricovero di Mariani Giuseppe,
iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza emessa il 19
febbraio 1987, ha sospeso il giudizio di convalida relativo ad una
ordinanza del sindaco del comune di Anguillara S. per il ricovero
urgente di persona affetta da "agitazione mentale con note di
disorientamento nel tempo e nello spazio e stato di confusione
mentale" ed ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale "per il giudizio di legittimità";
che - per quanto possa comprendersi dalla congerie degli
argomenti, nei quali si dilunga l'ordinanza di rimessione, argomenti
peraltro in massima parte non pertinenti rispetto alla questione
rimessa al giudizio della Corte, e pur mancando nel dispositivo
l'indicazione delle norme denunciate e dei parametri costituzionali
invocati - è dato tuttavia desumere dalla motivazione che si sia
intesa sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt.
2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180, "per la parte in cui non
impongono al sindaco di prescrivere il minimo periodo di cura
consequenziale all'ordine di ricovero emanato sulla diagnosi
formulata nella proposta, omologata dallo stesso sindaco, per
evidente violazione e contrasto con l'art. 32 della Costituzione,...
che garantisce (oltre al ricovero) la cura a tutela del diritto
soggettivo dell'individuo alla salute e dell'interesse della
collettività a che i suoi componenti vengano curati", nonché in
relazione all'art. 3 Cost., "dal momento che, ricoverando l'infermo
di mente o psichico grave, senza la obbligatoria prescrizione del
minimo periodo di cura, si è creata una disparità di trattamento
del predetto di fronte alla legge, nei confronti degli altri
cittadini affetti da malattie diverse, per i quali, oltre alla
diagnosi, vi è sempre il minimo periodo di prognosi terapeutica";
Considerato che, quanto all'asserito contrasto degli artt. 2 e 3
della legge n. 180 del 1978 con l'art. 32 Cost., appare pienamente
soddisfatta l'esigenza di assicurare all'infermo un trattamento
sanitario di durata adeguata alle specifiche necessità terapeutiche
perché il quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 180
prescrive che "nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico...
è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al
sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al
giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al
primo e al secondo comma del presente articolo, indicando la
ulteriore durata presumibile del trattamento stesso";
che, per quanto riguarda, poi, il riferimento all'art. 3 Cost.,
contenuto nell'ordinanza di rimessione, il menzionato termine di
comparazione assunto per denunciare la disparità di trattamento non
ha alcuna attinenza con gli aspetti che riguardano il ricovero
obbligatorio degli infermi di mente, in quanto la prognosi che
accompagna il certificato di ricovero dei soggetti affetti da altre
infermità consiste in una previsione della durata della malattia, e
non ha quindi la funzione di stabilire un periodo minimo di ricovero
obbligatorio;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Bracciano con l'ordinanza indicata in
epigrafe è sotto entrambi i profili prospettati manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180
("Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"),
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. dal Pretore di
Bracciano con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (reg. ord. n. 260
del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte