Ordinanza n. 516/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 30 aprile 1985 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n. 447 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 285- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 30 aprile
1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 348 del codice di
procedura penale, "per la parte in cui non consente alla persona già
imputata in reato connesso (ma prosciolta per una causa estintiva del
reato che impedisce la riapertura dell'istruzione a norma dell'art.
402 c.p.p.) di rendere testimonianza in giudizio connesso";
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 154 del 1973, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 348,
terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, riconoscendo "razionale che il soggetto, che
abbia reso, a suo tempo, interrogatorio in qualità di coimputato,
non possa essere successivamente chiamato, in mutata veste, a
riferire come testimone sugli stessi fatti", in quanto "il timore di
incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti
responsabilità finirebbe col togliere attendibilità alla sua
deposizione", e, con sentenza n. 201 del 1974, oltre a dichiarare
manifestamente infondata la questione anzidetta, ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità dello stesso art. 348, terzo
comma, del codice di procedura penale, in riferimento, fra l'altro,
all'art. 3 della Costituzione;
che l'ordinanza di rimessione, pur richiamando entrambe le
sentenze, non adduce argomenti nuovi rispetto a quelli già
esaminati, ma si limita a dare del comma censurato un'interpretazione
che vorrebbe giustificare unicamente in relazione al "timore di
incorrere in penali responsabilità o, comunque, di essere nuovamente
inquisito" il divieto ivi previsto;
e che, invece, tale divieto non è posto in funzione esclusiva
degli effetti indicati dal giudice a quo, ma deve essere anche
raccordato al regime degli effetti civili della sentenza penale, e,
in particolare, al disposto dell'art. 25 del codice di procedura
penale, in base al quale l'azione civile per le restituzioni e per il
risarcimento del danno non può più "essere proposta, proseguita o
riproposta davanti al giudice civile o amministrativo" solamente
"quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu
compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il
fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 30 aprile
1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte