Ordinanza n. 516/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/11/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408, primo
comma, del codice di procedura penale e dell'art. 125 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a
carico di Trire' Stefania, iscritta al n. 402 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino ha, con ordinanza del 5 aprile 1990, sollevato,
in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 408, primo comma, del codice di
procedura penale e 125 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella
parte in cui, con lo stabilire "che il criterio per riconoscere la
manifesta infondatezza" della notitia criminis "è rappresentato
dall'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in
giudizio, il legislatore delegato ha drasticamente innovato rispetto
al principio enunciato" dall'art. 2, numero 50, della legge 16
febbraio 1987, n. 81, avendo "introdotto un giudizio di prognosi,
poiché la valutazione circa l'idoneità degli elementi a sostenere
l'accusa richiede chiaramente l'anticipata valutazione della
probabilità che le tesi dell'accusa reggano al vaglio
dibattimentale", laddove, per contro, "l'esigenza che la notizia di
reato sia manifestamente infondata... è sinonimo... di palese
inattendibilità della notizia (stessa) o per la sua intrinseca
inconsistenza o per mancanza di prove";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che, nel caso di specie, il giudice a quo - in
presenza di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero e fatta oggetto di opposizione dalla persona offesa - mette
in discussione la legittimità della norma che determina il canone
cui deve riferirsi la valutazione dell'eventuale infondatezza della
notitia criminis, senza essersi prima pronunciato
sull'"investigazionesuppletiva", che, a giudizio della persona
offesa, "avrebbe giustificato la prosecuzione delle indagini
preliminari";
che, pertanto, la questione cosi come proposta risulta prematura
e, quindi, inammissibile (v. sentenze n. 472 del 1989, n. 300 del
1983; ordinanze n. 370 del 1990, n. 564 del 1989, n. 76 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 408, primo comma, del codice
di procedura penale e 125 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino, con ordinanza del 5 aprile 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte