Ordinanza n. 517/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 115Codice di procedura penale
- art. 3legge 857/1976
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 24legge 689/1981
- art. 25legge 689/1981
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115 del codice
di procedura penale e dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26
febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con
ordinanza emessa il 20 giugno 1985 dal Tribunale di Venezia, iscritta
al n. 572 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la S.I.P.E.A. s.p.a., responsabile civile nel
processo penale a carico di Secchiati Giampietro, ha proposto appello
contro la sentenza del Pretore di San Donà di Piave, la quale -
inflitta la "pena ritenuta di giustizia" all'imputato riconosciuto
colpevole del reato di cui all'art. 590, terzo e quarto comma, del
codice penale - aveva condannato il responsabile civile al
risarcimento del danno a favore della parte civile in solido con
l'imputato, nonché al pagamento di una somma a titolo di sanzione
amministrativa a favore dell'Istituto Nazionale Assicurazioni
Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada";
e che il Tribunale di Venezia, rilevato che nel corso del
dibattimento d'appello la costituzione di parte civile era stata
espressamente revocata "con dichiarazione del procuratore speciale
ricevuta dal cancelliere", ha, con ordinanza del 20 giugno 1985,
sollevato questione di legittimità:
a) dell'art. 115 del codice di procedura penale, nella parte
in cui, stabilendo che la citazione o l'intervento del responsabile
civile non ha effetto se la costituzione di parte civile viene
revocata a norma degli artt. 101 e 102 dello stesso codice, prevede
che il responsabile civile sia ipso iure privato della possibilità
di esercitare il proprio diritto di difesa a tutela dei propri
interessi nel presente grado di giudizio, e comunque nell'ambito del
processo penale relativamente all'accertamento del fatto e alla
responsabilità dell'imputato", con conseguente violazione dell'art.
24, primo e secondo comma, della Costituzione;
b) dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, "come integrato" dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,
in relazione agli artt. 24 e 25 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui prevede la condanna del responsabile civile ad una
sanzione amministrativa a favore dell'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, con una sentenza "che potrebbe in ipotesi divenire
irrevocabile nei confronti del predetto responsabile civile anche se
per avventura nel procedimento penale a carico dell'assicurato si
pervenisse all'assoluzione di quest'ultimo": il tutto senza
consentire allo stesso responsabile civile, in caso di revoca
espressa della costituzione di parte civile, di partecipare
egualmente al giudizio di appello, risultando questo precluso dagli
artt. 24 e 25 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i quali
legittimano "l'impugnazione del provvedimento del giudice penale da
parte del terzo solo quando costui sia stato condannato in solido con
l'imputato al pagamento di una sanzione amministrativa", con
conseguente violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato, quanto alla prima questione, che, a norma
dell'art.103 del codice di procedura penale, la revoca espressa della
costituzione di parte civile comporta - alla stregua della costante
giurisprudenza della Corte di cassazione - l'obbligo per il giudice
d'appello di revocare la condanna alle spese e ai danni pronunciata
dal giudice di primo grado in favore della parte civile, precludendo,
per giunta, a quest'ultima, in base al primo comma del detto
articolo, la riproposizione della stessa azione civile in sede
civile, "salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di
revocazione", cosa non verificatasi nel caso concreto;
e, quanto alla seconda questione, che la condanna del
responsabile civile a pagare all'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime della strada" una somma, non superiore alla differenza tra
l'offerto ed il liquidato al netto di rivalutazione e interessi,
presuppone, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge 24 novembre
1981, n. 689, la pronuncia di una "sentenza a favore del danneggiato"
e, quindi, una decisione che, per qualificarsi tale, resta
subordinata al permanere - qui venuto meno - della parte civile nel
giudizio penale;
che, comunque, questa Corte, con sentenza n. 99 del 1973, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile
o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa
giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e
alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato
conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile
civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto
in condizione di parteciparvi", precisando che in tutte le "ipotesi
in cui il responsabile civile non è stato in condizione di
intervenire nel giudizio penale o di parteciparvi compiutamente"
l'applicabilità "nei suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27
c.p.p. importa violazione dell'art. 24 della Costituzione";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art.115 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte