Ordinanza n. 517/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e
terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 dal
Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana
Luigi e Ditta David Sollazzini & Figli, iscritta al n. 283 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 (R.O. n. 283
del 1989), il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da Fasciana
Luigi per ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento
intimatogli con motivazione disciplinare dalla ditta David Sollazzini
& Figli s.n.c., secondo il ricorrente illegittimo per violazione
dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 7, secondo
e terzo comma, della citata legge, nella parte in cui non estende -
alla stregua della giurisprudenza della Corte regolatrice -
l'operatività delle garanzie procedimentali ivi previste al caso del
licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che abbia
meno di sedici dipendenti;
che, secondo il remittente, sarebbero violati gli artt. 2 e 3
della Costituzione, perché le garanzie procedimentali previste dalla
norma censurata vengono applicate ai lavoratori delle predette
aziende solo per sanzioni disciplinari di minore entità rispetto a
quella espulsiva, mentre in ogni caso di licenziamento disciplinare
l'esigenza di tutela della personalità del lavoratore imporrebbe che
a quest'ultimo sia consentita la difesa dagli addebiti contestati;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 427 del 1989, ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma
censurata per i profili ora di nuovo denunciati e che, quindi, essa
è stata espunta dall'ordinamento giuridico;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe, perché già
dichiarato, con sentenza n. 427 del 1989, costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui ne è esclusa l'applicabilità al
licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che
abbia meno di sedici dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte