Ordinanza n. 518/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dalla Commissione
Tributaria di I grado di Siracusa sul ricorso proposto da Dente
Antonino contro l'Ufficio I.V.A. di Siracusa, iscritta al n. 306 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 (R.O. n.
306 del 1989), la Commissione Tributaria di I grado di Siracusa, nel
giudizio promosso da Dente Antonino per ottenere la dichiarazione di
illegittimità dell'atto di irrogazione definitiva di sanzioni
notificatogli dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Siracusa, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la
notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte
dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della
dichiarazione integrativa anziché sino a quella di entrata in vigore
dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;
che, secondo la remittente, sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la
facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in
vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente alla
dichiarazione integrativa, lo si farebbe risultare arbitro di
determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente
consentendogli di godere o no della definizione agevolata;
Considerato che questa Corte ha dichiarato la questione sollevata
non fondata con la sentenza n. 575 del 1988 e, successivamente,
manifestamente infondata con le ordinanze nn. 1075 del 1988, 119 e
121 del 1989;
che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
(Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di
Siracusa con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:518 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte