Ordinanza n. 519/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 112d.P.R. 616/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
il 27 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 17 marzo successivo
ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1978 per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei lavori
pubblici in data 30 dicembre 1977, prot. n. 30419, con il quale è
stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al
Presidente della Giunta regionale della Lombardia l'elenco del
personale in servizio presso gli Uffici del Genio civile che, dal
primo gennaio 1978, viene posto a disposizione della Regione e
dell'ordine di servizio n. 30475 in data 30 dicembre 1977, dello
stesso Ministro;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia e l'Avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto che la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 27
febbraio 1978, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti
dello Stato per l'annullamento:
a) del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 dicembre
1977, con il quale, ai sensi dell'art. 112, comma primo, d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, veniva trasmesso l'elenco del personale in
servizio presso gli uffici del Genio civile che, dal primo gennaio
1978, era messo a disposizione della regione;
b) dell'ordine di servizio 30 dicembre 1977 dello stesso
Ministro con il quale il personale delle sezioni idrauliche degli
uffici del Genio civile operanti nell'ambito del bacino del Po veniva
posto a disposizione del Magistrato del Po;
che, secondo la ricorrente, in base all'art. 111 ed alla tabella
A del d.P.R. n. 616/1977 le sezioni idrauliche degli uffici del Genio
civile sono state trasferite alle regioni, di tal che il relativo
personale avrebbe dovuto essere messo a disposizione delle regione in
toto, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 616/1977, laddove il Ministro
dei lavori pubblici ha messo a disposizione della Regione Lombardia
solo una minuscola parte di detto personale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi
mediante l'Avvocatura dello Stato, ha contestato la fondatezza del
ricorso;
Considerato che la ricorrente lamenta che i provvedimenti
impugnati hanno riguardato soltanto otto dipendenti delle sezioni
idrauliche degli uffici del Genio civile operanti nel bacino del Po,
rispetto ai novanta che avrebbero dovuto essere trasferiti "secondo
talune rilevazioni regionali":
che l'assoluta genericità di tale espressione, non suffragata
da riscontri concreti, non consente a questa Corte di individuare la
consistenza del personale già in servizio presso le sezioni
idrauliche degli uffici del Genio civile, da porre, come richiesto, a
disposizione della Regione "per intero";
che, d'altra parte, a seguito della identificazione e della
delimitazione dei bacini idrografici interregionali, mediante
D.P.C.M. 22 dicembre 1977 (ritenuto non lesivo delle competenze della
Regione Lombardia dalla sentenza di questa Corte n. 187 del 1984), in
relazione al bacino del Po, qualificato come interregionale, è
rimasta ferma la competenza statale per le opere idrauliche di prima,
seconda e terza categoria, fino alla legge di riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblici (art. 89, comma secondo,
d.P.R. n. 616/1977), sicché, nella specie, risulta applicabile il
secondo comma della Tabella A allegata al d.P.R. n. 616/1977, in base
al quale i trasferimenti degli uffici - e conseguentemente quelli del
relativo personale - hanno luogo "nei limiti necessari all'esercizio
delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza
dello Stato";
che, neppure rispetto a tale ultimo profilo, alcun elemento di
giudizio è stato fornito dalla ricorrente al fine di procedere ad
una valutazione della consistenza della quota del personale da
trasferire alle regioni e della quota da trattenere presso gli uffici
statali, in relazione alle rispettive esigenze;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 27 delle Norme integrative, per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla
Regione Lombardia avverso i provvedimenti del Ministro dei lavori
pubblici in data 30 dicembre 1977, n. 30419 e n. 30475.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:519 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte