Ordinanza n. 52/1963
Altra decisione · depositata il 03/05/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 66legge 907/1942
- art. 92legge 907/1942
- art. 94legge 907/1942
- art. 97legge 907/1942
- art. 1legge 27/1951
- art. 12legge 27/1951
- art. 66legge 27/1951
- art. 148legge 27/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 dicembre
1958, n. 1085, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1962 dal
Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Ingrassia
Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Ingrassia Giuseppe, imputato del reato di contrabbando di sigarette
estere, ai sensi dell'art. 66, n. 5, della legge 17 luglio 1942, n.
907; artt. 92, 94, 97, lett. f. 134, 141, 145 e 148 della legge
doganale 25 settembre 1940, n. 1424; artt. 1 e 12 della legge 3 gennaio
1951, n. 27, il Pubblico Ministero, in relazione al reato di cui
all'art. 66 della legge n. 907 del 1942, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge 19 aprile (rectius dicembre)
1958, n. 1085, per asserita violazione dell'art. 23 della Costituzione,
in quanto con tale legge si istituiva la cosiddetta imposta fiscale
interna sui generi di monopolio, attribuendosi la determinazione del
quantum al potere esecutivo;
che il Tribunale di Trapani ha ritenuto la questione non
manifestamente infondata;
che l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte è stata
notificata al Presidente del Consiglio, il quale non si è costituito,
comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale;
Considerato che il Tribunale non ha portato il suo esame sulla
rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai
fini di decidere il caso sottoposto al suo giudizio, sopra tutto non
ponendosi il quesito se e quali rapporti vi siano, nel sistema
legislativo, tra la norma che ha per oggetto il prezzo delle sigarette
e le norme della legge doganale, la quale (art. 148) rinvia, per le
sanzioni penali del contrabbando di tabacchi di provenienza estera,
alla legge sul monopolio, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, recante
modificazioni alla legge n. 907 del 1942 sul monopolio dei sali e
tabacchi, la quale commisura le pene per i casi di contrabbando di
tabacchi, compresi i casi di cui all'art. 66 di detta legge, al peso
del tabacco contrabbandato e non al prezzo di esso;
Considerato che l'indagine innanzi indicata era necessaria per
stabilire se l'asserita natura di imposta di una parte del prezzo delle
sigarette (cosiddetta quota fiscale) e l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma che la prevede poteva, nella
specie, influire sulla configurazione del reato e sulla applicazione
della pena;
che occorre, pertanto, un esame sulla rilevanza e vanno perciò
rinviati gli atti al Tribunale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte