Ordinanza n. 52/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 241Costituzione
- art. 24Costituzione
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma
primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
l'8 giugno 1976 dal pretore di Empoli, nel procedimento penale a carico
di Vassallo Giuseppe, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10
novembre 1976;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 8 giugno 1976 il pretore di Empoli ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 510, comma primo, c.p.p. (il
quale dispone che se l'opponente a decreto penale di condanna non si
presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il
pretore pronunzia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto
di condanna), deducendo che la norma denunziata, non prevedendo la
possibilità di procedere in contumacia, darebbe luogo ad una
irrazionale disparità di trattamento, in ordine all'esercizio del
diritto di difesa tra il procedimento per decreto e il processo
ordinario;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe
è in tutto analoga a quella dichiarata non fondata da questa Corte con
la sentenza n. 46 del 1957 e che, pertanto, possono ad essa totalmente
estendersi gli argomenti e le conclusioni enunciati in quest'ultima
decisione e ribaditi nella successiva sentenza n. 170 del 1963;
che, in questa sede, non vengono enunciati motivi che possano
indurre la Corte a mutare il proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 241 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte