Ordinanza n. 52/1983
Altra decisione · depositata il 10/03/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 336/1964
usata come parametro
citata
- art. 6d.P.R. 130/1969
- art. 60d.P.R. 130/1969
- art. 135d.P.R. 130/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
primo, della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico
del personale sanitario degli ospedali) promosso con ordinanza emessa
il 18 febbraio 1982 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
sul ricorso proposto da Gardin Luigi contro l'Unità sanitaria locale
n. 16 "Veneziana", iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15
dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il TAR Veneto
solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, nella parte in cui detta norma
non attribuisce ai sanitari ospedalieri di ruolo, i quali, alla data di
entrata in vigore della legge suddetta, rivestivano qualifiche diverse
da quella di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, direttore
di farmacia e primario il diritto ad essere trattenuti in servizio sino
al compimento del settantesimo anno di età, per preteso contrasto con
l'art. 3 della Costituzione;
rilevato che la medesima questione è stata dichiarata
inammissibile con sentenza di questa Corte n. 33 del 1982 in quanto la
norma dell'art. 6 della legge n. 336 del 1964 veniva ritenuta
applicabile sul presupposto della incostituzionalità degli artt. 60 e
135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, incostituzionalità esclusa con
la stessa sentenza;
considerato, peraltro, che successivamente all'emanazione
dell'ordinanza in questione, la materia de qua è stata parzialmente
regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2
luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3
settembre 1982, n. 627;
che tale normativa impone al giudice anche accertamenti di fatto
onde stabilire l'applicabilità o meno della nuova disciplina alla
fattispecie;
che, conseguentemente, occorre restituire gli atti al giudice a quo
perché riesamini la rilevanza della questione proposta, tenendo conto
della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte