Ordinanza n. 52/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 95/1974
- art. 1legge 216/1974
- art. 51legge 689/1981
- art. 14legge 281/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 261/1974
citata
- art. 2Codice penale
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari), art.1, così come
sostituito dall'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), giudizi promossi dal Pretore di Roma
con tredici ordinanze emesse il 28 maggio 1985, con quattordici
ordinanze emesse il 4 giugno 1985 e con una ordinanza emessa il 2
luglio 1985, le prime iscritte ai nn. da 220 a 226 e da 229 a 234 del
registro ordinanze 1986, le seconde iscritte ai nn. da 235 a 248 del
registro ordinanze 1985 e l'ultima iscritta al n.249 del registro
ordinanze 1986, e tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ventotto ordinanze
dall'identico contenuto, tredici emesse il 28 maggio 1985 (r.o. da
220 a 226 del 1986 e r.o. da 229 a 234 del 1986), quattordici emesse
il 4 giugno 1985 (r.o. da 235 a 248 del 1986) ed una emessa il 2
luglio 1985 (r.o. 249 del 1986), ha denunciato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 17, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 261, art. 1, così come
sostituito dall'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella
parte "in cui opera irrazionale discriminatorio trattamento di più
soggetti obbligati a comportamenti identici, punendone penalmente
soltanto alcuni";
Considerato che i giudizi concernono un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
Che la detta questione, proposta negli stessi termini, è già
stata disattesa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con
sentenza n. 297 del 1986; e che l'applicazione della legge 4 giugno
1985, n. 281, il cui art. 14 ha operato una nuova sostituzione del
settimo comma del suddetto art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, nel senso di eliminare la disparità di trattamento lamentata
dalle ordinanze di rimessione, risulta preclusa nei processi a quibus
dall'art. 2, primo comma, del codice penale e dall'art. 14 delle
disposizioni sulla legge in generale, oltreché dall'art. 25, secondo
comma, della Costituzione (v., ancora, sentenza n. 297 del 1986).
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno
1974, n. 216, art. 1, quale risultava dopo la sua sostituzione ad
opera dell'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima
della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 14 della legge 4
giugno 1985, n. 281, questione sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Roma con tredici ordinanze emesse
il 28 maggio 1985 (r.o. da 220 a 226 del 1986 e r.o. da 229 a 234 del
1986), con quattordici ordinanze emesse il 4 giugno 1985 (r.o. da 235
a 248 del 1986) e con un'ordinanza emessa il 2 luglio 1985 (r.o. 249
del 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte