Ordinanza n. 52/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 35d.P.R. 897/1980
- art. 35legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina della imposta sul
reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 12
novembre 1981 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Belluno e il 19 gennaio 1982 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Udine, iscritte rispettivamente ai
nn.180, 181 e 182 del registro ordinanze 1982 e al n. 58 del registro
ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 248 dell'anno 1982 e n. 177 dell'anno 1983;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanze nn.180, 181, 182 del 1982 la Commissione
tributaria di secondo grado di Belluno ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.,
dell'art. 68 (rectius: art. 68, ultimo comma) del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 - Istituzione e disciplina della imposta sul reddito
delle persone fisiche, nella parte in cui la deducibilità dei costi
di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione è
limitata al 5% del costo complessivo dei beni materiali
ammortizzabili; e ciò per tutti i tipi di impresa, ponendosi così
in essere una varietà di trattamento, attesa la differenza
d'incidenza dei costi stessi nei vari settori produttivi;
che peraltro, con l'art. 35 del d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
il Ministro delle finanze resta autorizzato a stabilire con apposito
decreto criteri diversi di deduzione per specifici settori di
attività economica; e che appunto, in base a decreto del 13 luglio
1981, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
pubblicazione del decreto stesso, le imprese del settore
dell'autotrasporto - cui si riferiscono le ordinanze di rimessione -
possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e trasformazione fino al limite del 25% del costo complessivo dei
beni;
che, ad avviso del Collegio rimettente, le modifiche di cui
innanzi starebbero a denunciare una disparità per i periodi di
imposta anteriori;
che la stessa questione è stata sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Udine (ordinanza n. 58 del 19 gennaio
1982, pervenuta il 19 agosto 1983);
che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la non fondatezza di quanto dedotto;
Considerato che, per la identità delle questioni sollevate, i
giudizi vanno riuniti;
che "le disposizioni legislative le quali contengono
agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne
siano le finalità, hanno palese carattere derogatorio e
costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto
spetta di valutare e di decidere non solo in ordine all' an, ma anche
in ordine al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente
alla determinazione di dette agevolazioni" e che, d'altra parte, la
"deducibilità va concretata e commisurata dal legislatore ordinario
secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato
con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita
collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale"
(sentenze n.134 del 1982 e n.108 del 1983);
che pertanto valutazioni di tale natura appaiono sindacabili sol
quando si prospettino del tutto irrazionali o ingiustificate;
che al riguardo sembra doversi escludere che il legislatore
possa disporre per singole categorie di beni o di imprese, con una
deducibilità dei costi rigorosamente aderente alle svariate
situazioni di fatto; sicché - per le ipotesi di cui si tratta - i
criteri dettati non appaiono irragionevoli; né il quid novi
introdotto in forza del citato art. 35 del d.P.R. n. 897 è atto a
costituire indice rivelatore di irrazionalità del sistema;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 68, ultimo comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, - Istituzione e disciplina della imposta
sul reddito delle persone fisiche, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Belluno e da quella di primo grado di Udine, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte