Ordinanza n. 52/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 360/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dagli artt. 4, quarto comma (recte: quinto comma), della legge 8
novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e
10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento
delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile
1990, n. 71, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dalla
Pretura circondariale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, nel
procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri, iscritta al
n. 398 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Dolo,
nel procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri, con
ordinanza del 19 dicembre 1991 (R.O. n. 398 del 1992), pervenuta alla
Corte il 7 luglio 1992 ha sollevato, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quarto comma
(recte: quinto comma) della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10 del
decreto-legge 8 novembre 1990, n. 16, convertito, con modificazioni,
nella legge 5 aprile 1990, n. 71, nella parte in cui tale normativa
non si applica a coloro che, pure tenuti alla osservanza della
speciale legislazione veneziana, operino in territori non ricompresi
nei centri storici, nella specie di Venezia e Chioggia (presidio
ospedaliero di Dolo);
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione in quanto si determinerebbe una ingiustificata
discriminazione nei confronti di costoro che, pur tenuti
all'osservanza della legislazione speciale veneziana, soggiacciono ad
essa per gli aspetti penalizzanti e ne sono esclusi per quelli di
favore;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte, con la ordinanza n. 17 del 1993, ha
già dichiarato la manifesta inammissibilità della questione,
rilevando, tra l'altro, che la differente disciplina degli scarichi
trova ragionevole giustificazione nella diversità delle condizioni
socio-economico in cui i soggetti messi a raffronto operano nella
differente e difficoltà che gli stabilimenti affrontano;
che, per giunta, essa rientra nella discrezionalità del
legislatore, il cui operato si sottrae al sindacato di legittimità
costituzionale se non sia, come non è nella specie, del tutto
arbitrario;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4,
quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti
per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.
16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la
prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con
modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia -
Sezione distaccata di Dolo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte