Ordinanza n. 52/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 89/1983
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 19Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 12d.lgs. 434/1996
- art. 7d.lgs. 434/1996
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), promosso
con ordinanza emessa il 5 marzo 1997 dal tribunale regionale di
giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di
Bolzano, sul ricorso proposto da Corrado Morelli contro la
Sovrintendenza scolastica di Bolzano ed altri, iscritta al n. 420 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento della Provincia di Bolzano e del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 marzo 1997 - nel giudizio
per l'annullamento del provvedimento con il quale un insegnante era
stato escluso dalle graduatorie provinciali presso l'Intendenza
scolastica per la scuola di lingua tedesca nella Provincia di
Bolzano, sulla base del fatto che pur avendo dichiarato, nel 1994, di
essere di madrelingua tedesca, in precedenza aveva reso una
dichiarazione di madrelingua italiana - il tribunale regionale di
giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di
Bolzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89
(Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761,
concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia
di Bolzano), "in relazione all'art. 19, primo comma", del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto la normativa censurata limiterebbe l'accesso al pubblico
impiego e in particolare alla funzione docente;
che, ad avviso del rimettente, dalle norme contenute nell'art.
19, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, nell'art. 12, secondo e
terzo comma, del d.P.R. n. 89 del 1983 e nell'ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione del 29 dicembre 1994, n. 371, sorge "il
dubbio che possa essere disconosciuta la possibilità di dichiararsi
in possesso di una determinata madrelingua e, in un momento diverso e
in un contesto diverso, di dichiararsi in possesso di altra
madrelingua, senza che ciò possa comportare il sospetto di una
dichiarazione falsa", non essendo specificata nelle norme citate la
nozione di madrelingua fatta propria dal legislatore e non essendo
riconosciuta "la possibilità che siano possedute entrambe le
capacità linguistiche, sia quella italiana che quella tedesca e che
la dichiarazione del possesso di una madrelingua (italiana o tedesca
che sia, che peraltro può essere anche non veritiera), escluda il
possesso dell'altra madrelingua".
Considerato che il tribunale regionale di giustizia amministrativa,
sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R.
10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre
1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
Provincia di Bolzano);
che il giudice rimettente si duole che la norma indicata, "in
relazione all'art. 19, primo comma", del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e anche
alla stregua della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994
- non essendo specificato il concetto di "madrelingua" ai fini della
dichiarazione richiesta agli aspiranti docenti nelle scuole della
Provincia di Bolzano - si possa prestare a un'interpretazione che
precluda la possibilità di variare la dichiarazione in proposito che
sia stata resa una volta;
che tale possibilità sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione, limitando "l'accesso al pubblico impiego e in
particolare alla funzione docente";
che - indipendentemente dal rilievo che l'incidente di
costituzionalità è prospettato sulla base soltanto di un "legittimo
dubbio" interpretativo della normativa denunciata e che i parametri
costituzionali anzidetti sono oggetto di mero richiamo, privo di
motivazione - il censurato art. 12 del d.P.R. n. 89 del 1983 è stato
sostituito, anteriormente alla proposizione della presente questione,
dall'art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche e integrazioni al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89,
concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), di cui
il giudice rimettente mostra di non avere contezza;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R.
10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre
1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
Provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia
amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte