Ordinanza n. 520/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma primo,
della legge della Regione Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 ("Norme
sullo stato giuridico ed economico del personale regionale"),
promossi con ordinanze emesse il 15 novembre 1981 dal Consiglio di
Stato - Sezione VI giurisdizionale, e il 26 aprile 1983 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, iscritte rispettivamente
al n. 462 del registro ordinanze 1982 e al n. 401 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 324 dell'anno 1982 e n. 266 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. VI, e il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanze,
rispettivamente, del 15 novembre 1981 e del 26 aprile 1983 hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma primo,
della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 ("Norme
sullo stato giuridico ed economico del personale regionale");
che, secondo le ordinanze di rimessione, la norma impugnata -
stabilendo che al personale inquadrato nei ruoli regionali la Regione
assicura prestazioni previdenziali equivalenti a quelle spettanti
agl'impiegati civili dello Stato - contrasta con l'art. 117 Cost.,
per avere la Regione legiferato in materia che esorbita dalla sua
competenza, nonché con l'art. 3 Cost., per avere fatto detta norma
ai dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. prima dell'inquadramento nei
ruoli regionali ed in questi transitati, un trattamento
ingiustificatamente più favorevole rispetto a quelli non transitati
in tali ruoli;
che nel giudizio è intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto relativi a
questioni identiche;
che, quanto all'impugnativa in relazione all'art. 117 Cost., il
carattere transitorio dell'anzidetto art. 85, primo comma, inserito
nel titolo IX della legge n. 48 del 1973, che raggruppa le "norme
transitorie e finali"; la sua destinazione ad una ben determinata (e
limitata) categoria di personale, di diversa provenienza, trasferito
o comandato presso la Regione per la prima costituzione degli uffici
regionali; la sua finalità di attuare una perequazione delle diverse
posizioni (nella specie, attinenti all'indennità di fine servizio)
circoscrivono l'oggetto della norma e ne delimitano il contenuto come
inteso a regolare un particolare momento dello status economico
(ammontare dell'indennità) del suddetto personale alla cessazione
del rapporto di impiego, senza porre una normativa concernente il
complesso delle prestazioni previdenziali, normativa peraltro
attuata, poi, con apposite leggi di Regioni a statuto ordinario (cfr.
l. della stessa Regione Lombardia 18 gennaio 1974, n. 7; 7 luglio
1981, n. 38, spec. art. 16, che riproduce sostanzialmente la norma
impugnata; l. Regione Lazio 4 settembre 1979, n. 67; l. Regione
Liguria 28 maggio 1980,
n. 26; l. Regione Puglia 13 dicembre 1983, n. 22; ll. Regione
Campania 14 gennaio 1974, n. 7 e 9 settembre 1974, n. 53);
che, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la rilevata e
circoscritta operatività dell'art. 85, primo comma, della l. n. 48,
lungi dal concretare una disparità di trattamento, attua
l'omogeneizzazione, in sede di inquadramento, della indennità di
fine rapporto del personale regionale, proveniente dallo Stato e da
enti locali, sicché la efficacia "interna" e temporanea della norma
impedisce il riferimento a categorie esterne, come tali non
pertinenti alla valutazione della supposta disuguaglianza;
e che, quindi, sono manifestamente infondate le questioni
proposte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale:
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma,
della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 ("Norme
sullo stato giuridico ed economico del personale regionale")
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza del 15 novembre 1981 (n.
462 del R.O. 1982) e dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, con ordinanza del 26 aprile 1983 (n. 401 del R.O. 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:520 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte