Ordinanza n. 521/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 9/1963
- art. 1legge 1339/1962
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e
dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria
invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro
familiari), promossi con tre ordinanze emesse il 24 novembre 1988 dal
Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 310, 311 e 312
del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di tre giudizi aventi ad oggetto
l'integrazione al minimo di pensioni erogate, rispettivamente dalla
Gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni e dalla
Gestione speciale per gli artigiani, il Pretore di Perugia, con tre
ordinanze emesse in data 24 novembre 1988 (pervenute a questa Corte
il 6 giugno 1989) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione
diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 310 e n. 311);
b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339,
nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità a carico della Gestione artigiani per i
titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O.
n. 312);
che nelle ordinanze di rimessione si rileva come le fattispecie
esulino dall'ambito considerato nella sentenza n. 184 del 1988, alla
cui motivazione viene fatto integrale richiamo;
Considerato che le questioni, per identità ed analogia
dell'oggetto, possono essere esaminate congiuntamente;
che in tutte le ordinanze il giudice a quo ha omesso
qualsivoglia indicazione circa le norme costituzionali che si
assumono violate;
che anche la delibazione in ordine alla non manifesta
infondatezza appare svolta per relationem attraverso l'apodittico
richiamo alla sentenza n. 184 del 1988;
che quindi le questioni sono manifestamente inammissibili, tanto
più che entrambe sono già state risolte da questa Corte con le
declaratorie d'illegittimità costituzionale in parte qua contenute,
rispettivamente, nelle sentenze n. 1144 del 1988 e n. 81 del 1989;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata dal Pretore di Perugia
con l'ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari), sollevata dal Pretore di Perugia
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte