Ordinanza n. 521/2000
Altra decisione · depositata il 21/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 95Costituzione
- art. 58Codice di procedura penale
- art. 51Codice di procedura penale
- art. 37legge 87/1953
- art. 12legge 152/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno
4 marzo 2000, n. 1070/M/22 (6) Gab., relativo alla delegabilità
delle attività di polizia giudiziaria ai Servizi centrali delle
varie forze di polizia da parte dei Procuratori della Repubblica,
promosso dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il
tribunale di Napoli, con ricorso depositato il 12 maggio 2000, e
iscritto al n. 155 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000, il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ricorso depositato l'11 maggio 2000, il
Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di
Napoli ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione
al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000, n. 1070/M/22 (6)
Gab., assumendo la lesione delle attribuzioni riconosciute al
pubblico ministero dagli artt. 109 e 112 della Costituzione;
che, quanto alla propria legittimazione attiva, il ricorrente
Procuratore della Repubblica richiama i diversi precedenti della
giurisprudenza costituzionale che hanno riconosciuto all'organo del
pubblico ministero la titolarità diretta ed esclusiva dell'attività
di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale
in posizione di indipendenza rispetto a ogni altro potere, a norma
dell'art. 112 della Costituzione e, con essa, la competenza a
dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza,
come richiesto dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(sentenza n. 420 del 1995; ordinanza n. 216 del 1995);
che, quanto alla legittimazione passiva, il Procuratore della
Repubblica ricorda la configurazione del potere esecutivo come potere
non "diffuso", secondo l'art. 95 della Costituzione, ciò che abilita
l'intero Governo e, per esso, il Presidente del Consiglio dei
ministri a essere parte dei conflitti tra poteri;
che, ancora, relativamente all'interesse alla proposizione
del conflitto, il ricorrente richiama la giurisprudenza
costituzionale che ha ammesso che oggetto di conflitto possa essere
un atto a contenuto normativo e che ha correlativamente escluso la
necessità che la norma posta dall'atto oggetto del conflitto sia
stata concretamente applicata, essendo sufficiente l'emanazione di un
atto che limiti le attribuzioni costituzionali, come nella specie si
prospetta relativamente alla possibilità per il Procuratore della
Repubblica di disporre direttamente della polizia giudiziaria;
che, in particolare, il ricorrente muove dalla norma primaria
di cui il decreto ministeriale impugnato costituisce attuazione e
svolgimento, cioè dall'art. 12 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il quale prevede: a)
al comma 1, la costituzione di servizi centrali e interprovinciali
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza, "per assicurare il collegamento delle attività
investigative relative a delitti di criminalità organizzata"; b) al
comma 2, la possibilità che in determinate aree e per determinate
esigenze siano costituiti servizi interforze; c) al comma 3, la
possibilità di un coordinamento dei nuovi servizi con altri servizi
di polizia giudiziaria, oltre che con organi di polizia esteri; d) al
comma 4, infine, la facoltà per il pubblico ministero che procede
per delitti di criminalità organizzata di avvalersi di regola,
congiuntamente, degli organi istituiti secondo le disposizioni
precedenti;
che a fronte della suddetta disciplina legislativa emerge
osserva il ricorrente che il pubblico ministero può avvalersi per le
proprie indagini in tema di reati di criminalità organizzata sia dei
servizi centrali e interprovinciali, sia dei servizi interforze, ove
istituiti, e che ne deriva, stante il carattere funzionale di
attività di polizia giudiziaria da riconoscersi ai medesimi, che
essi, secondo la prescrizione dell'art. 109 della Costituzione, che
non ammette eccezioni, debbono essere a diretta disposizione
dell'autorità giudiziaria, e in particolare del pubblico ministero,
secondo quanto stabilito dall'art. 58, comma 3, cod. proc. pen., che
rappresenta una esplicazione del principio costituzionale;
che, alla stregua di questo quadro normativo, l'intervento
dell'esecutivo che attraverso l'impugnato decreto ministeriale del
4 marzo 2000 ha disciplinato i compiti dei servizi centrali e
interprovinciali risulterebbe, secondo il ricorrente, lesivo delle
attribuzioni costituzionali del pubblico ministero, poiché a)
condizionando - nei particolari casi consentiti (e cioè quando si
tratti di indagini relative ai delitti indicati nell'art. 51, comma
3-bis cod. proc. pen., da svolgersi nei confronti di organizzazioni
criminali che operano nell'ambito di più distretti di Corte
d'appello o con collegamenti internazionali, e ai fini dello
svolgimento di accertamenti che richiedono il supporto operativo di
speciali risorse investigative ovvero l'impiego di mezzi tecnologici
d'avanguardia, secondo la dizione del decreto ministeriale) - il
concorso dei servizi centrali nelle attività di indagine a una
"segnalazione" dei responsabili dei servizi interprovinciali rivolta
ai Procuratori della Repubblica, nonché b) stabilendo che le
eventuali richieste di questi ultimi, conseguenti alle segnalazioni,
debbano essere inoltrate ai servizi centrali per il tramite dei
servizi interprovinciali, verrebbe a elidere il rapporto di diretta
disponibilità della polizia giudiziaria da parte del pubblico
ministero, subordinando l'utilizzazione della prima a una valutazione
di soggetto appartenente ad altro potere dello Stato (il responsabile
dei servizi interprovinciali), con rilevanti connotati di
discrezionalità;
che altresì lesiva sarebbe la prescrizione circa una
ulteriore valutazione del Procuratore nazionale antimafia, delle cui
indicazioni occorrerebbe "tenere conto" nella formulazione delle
richieste di concorso investigativo di cui si tratta, secondo quanto
dispone ancora il decreto impugnato; ne sarebbe riprova aggiunge il
ricorrente il fatto che il Procuratore nazionale antimafia, con
propri atti, ha manifestato l'intento di esercitare i poteri di cui
al decreto impugnato non già attraverso direttive generali, bensì
con specifiche valutazioni, di volta in volta, delle singole
segnalazioni dei servizi interprovinciali, con ciò ulteriormente
limitando le prerogative del Procuratore della Repubblica;
che ulteriore ragione di conflitto, poi, è ravvisata nel
necessario "passaggio" per il tramite dei servizi periferici delle
richieste del Procuratore della Repubblica indirizzate ai servizi
centrali, escludendosi la possibilità per il pubblico ministero di
investire direttamente questi ultimi, in tal modo vulnerandosi
ulteriormente il potere, costituzionalmente garantito, di disporre
autonomamente della polizia giudiziaria, e creando un pericoloso
precedente che sovverte il rapporto tra Procuratore della Repubblica
e polizia giudiziaria delineato dalla Costituzione: almeno quando il
pubblico ministero intenda utilizzare il servizio di polizia
giudiziaria indicato nell'art. 12 del d.-l. n. 152 del 1991, non è
questa a essere subordinata al primo, ma è il contrario;
che, per tali rilievi, il Procuratore distrettuale della
Repubblica presso il tribunale di Napoli promuove il presente
conflitto, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che:
a) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro
dell'interno disporre che la richiesta di concorso investigativo dei
servizi centrali sia subordinata alla segnalazione dei servizi
periferici, anziché essere attivabile in via autonoma dal
Procuratore distrettuale;
b) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro
dell'interno disporre che la segnalazione dei servizi periferici
renda obbligatoria la richiesta del Procuratore distrettuale;
c) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro
dell'interno disporre che la richiesta del Procuratore distrettuale
debba essere inoltrata ai servizi centrali tramite i servizi
periferici;
d) non spetta infine al Governo e, per esso, al Ministro
dell'interno disporre che il Procuratore distrettuale non possa
utilizzare i servizi centrali per attività di indagine di estensione
infradistrettuale.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il
ricorso sia ammissibile, sotto il profilo della sussistenza della
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
in punto di ammissibilità;
che il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il
tribunale di Napoli è legittimato a sollevare il conflitto di
attribuzione, in quanto lo stesso, titolare diretto ed esclusivo
dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio
dell'azione penale (da ultimo, sentenza n. 410 del 1998), fa valere
con il presente ricorso la diretta disponibilità della polizia
giudiziaria e con essa l'indipendenza nell'esercizio delle proprie
attribuzioni inerenti all'indagine medesima rispetto al potere
esecutivo;
che anche la legittimazione del Presidente del Consiglio dei
ministri a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta,
trattandosi dell'organo competente a dichiarare definitivamente la
volontà dell'intero Governo, al quale il decreto ministeriale
impugnato deve essere imputato, secondo la configurazione dell'organo
stabilita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione;
che, quanto all'oggetto del conflitto, il ricorrente
Procuratore della Repubblica lamenta, conformemente a quanto
richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la
lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite;
che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e sono
indicate le norme costituzionali che regolano la materia, secondo
quanto prescrive l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore
distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Procuratore distrettuale della Repubblica
presso il tribunale di Napoli, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri,
entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a)
per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa
Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo
l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte