Ordinanza n. 522/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno
1985 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 849 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 21
giugno 1985 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma,
cod. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della
continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in
corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in
giudicato;
Considerato che questa Corte con sent. n. 115 del 1987 ha
dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione identica
questione;
che non vengono addotti nuovi argomenti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., promossa con
l'ordinanza in epigrafe dalla Corte di cassazione, in riferimento
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:522 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte