Ordinanza n. 522/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
novembre 1994 dal Pretore di Grosseto sezione distaccata di Orbetello
nel procedimento penale a carico di Ciarallo Aurelio, iscritta al n.
63 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso dell'udienza dibattimentale penale nei
confronti di Ciarallo Aurelio ed altri, imputati dei reati di cui
agli artt. 1161 del codice della navigazione, 633 e 639-bis, del
codice penale, 1-sexies della legge n. 431 del 1985 e 20, lettera c),
della legge n. 47 del 1985, il Pretore di Grosseto, con ordinanza del
4 novembre 1994 (r.o. n. 63 del 1995), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che la difesa di un imputato
non può essere assunta da un difensore che nello stesso giudizio
abbia la veste di imputato, in posizione incompatibile con quella
dell'imputato che lo nomini;
che nell'ordinanza si osserva che Ciarallo Aurelio, nel corso
dell'udienza istruttoria, ha nominato difensore un avvocato, a sua
volta coimputato nel medesimo procedimento, e che le posizioni dei
due imputati, come dedotto dal pubblico ministero e dai difensori
delle parti civili, risultano incompatibili ai sensi dell'art. 106
del codice di procedura penale, secondo il quale la difesa di più
imputati non può essere assunta da un difensore comune se questi
hanno posizioni tra loro incompatibili e l'incompatibilità è
rilevata dall'autorità giudiziaria che fissa un termine per
rimuoverla, provvedendo alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 97 del
codice di procedura penale, in caso negativo;
che, secondo il giudice remittente, l'articolo suddetto vieta
solamente che la difesa di più imputati, con posizioni tra loro
incompatibili, possa essere assunta dallo stesso difensore, mentre
non vieterebbe che la difesa di un imputato possa essere assunta da
un difensore che nello stesso giudizio abbia la veste di coimputato,
anche se in posizione incompatibile con quella dell'imputato che lo
nomini;
che, sulla base di tale presupposto interpretativo, il giudice
remittente chiede alla Corte di estendere il divieto di cui all'art.
106 anche all'ipotesi, non prevista dal legislatore, in cui il
coimputato in posizione incompatibile sia nominato difensore
dall'altro imputato;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e per
l'infondatezza della questione;
Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si fondano
su una interpretazione palesemente errata che non tiene adeguato
conto del fatto che alla base del divieto contenuto nella norma
impugnata, introdotto per garantire l'effettività della difesa, si
pone, in generale, l'incompatibilità tra le posizioni difensive di
più imputati nello stesso processo;
che tale incompatibilità deve ritenersi sussistente sia ove
investa la posizione di più imputati rispetto al difensore comune,
sia ove riguardi la posizione di più imputati dei quali uno, avendo
la qualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall'altro, dal
momento che l'assunzione della difesa di un coimputato da parte di un
imputato che sia con il primo in posizione di conflitto di interessi
equivarrebbe all'assunzione, in violazione del divieto espressamente
posto nella norma impugnata, della difesa (difesa di se medesimo e
difesa tecnica del coimputato) di più imputati in posizioni tra loro
incompatibili;
che le ragioni che giustificano il divieto espressamente previsto
dal legislatore risultano, nella specie, aggravate, in quanto
l'assunzione della difesa da parte del coimputato in posizione
incompatibile costituisce un ulteriore fattore di pregiudizio per
l'effettività della difesa;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata, in quanto la norma di cui si chiede l'introduzione, con
una sentenza additiva, risulta già compresa nel contenuto della
disposizione impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:522 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte