Ordinanza n. 522/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 210/1992
- art. 2legge 210/1992
- art. 1legge 238/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge
25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge
25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dal
tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra A. V. e il
Ministero della sanità, iscritta al n. 283 del registro ordinanze
2000, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il tribunale di Firenze ha sollevato, con ordinanza
del 10 marzo 2000, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge
25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge
25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione;
che il tribunale espone, in punto di fatto, che il
ricorrente, affetto da emofilia congenita e sottopostosi perciò a
periodiche trasfusioni di emoderivati, ha contratto, a causa di
queste ultime, infezioni da HIV e da epatite post-trasfusionale HCV,
diagnosticate rispettivamente nel 1985 e nel 1988, ottenendo dal
Ministero della sanità l'indennizzo spettante in base alla legge
n. 210 del 1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione delle domande amministrative (1° maggio
1992 per l'infezione HIV; 1° novembre 1994 per l'epatite), senza
alcuna erogazione per i periodi antecedenti; che pertanto lo stesso
ricorrente ha chiesto in sede giudiziale la condanna
dell'amministrazione della sanità, in via principale al pagamento
dell'indennizzo in misura piena a decorrere dal manifestarsi
dell'evento dannoso, e in via subordinata al pagamento, a decorrere
dalla medesima data, dell'assegno una tantum (pari al trenta per
cento dell'indennizzo pieno) quale previsto dagli artt. 2, comma 2,
ultima parte, della legge n. 210 del 1992 e 1, comma 2, seconda
parte, della legge n. 238 del 1997;
che, una volta escluso di poter dare ingresso alla domanda
principale di erogazione pro praeterito dell'indennizzo in misura
piena, in nessun caso prevista dalla legge, rileva - prosegue il
rimettente - la domanda subordinata, riferita alla richiesta di
erogazione dell'assegno una tantum per il periodo intercorrente tra
l'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo;
che tale ultima richiesta, osserva ancora il tribunale, allo
stato della legislazione non potrebbe essere accolta, perché
l'assegno può essere corrisposto, secondo le norme vigenti (art. 2,
comma 2, ultima parte, della legge n. 210 del 1992; art. 1, comma 2,
seconda parte, della legge n. 238 del 1997) e anche nell'estensione
che a esse è stata data con la sentenza n. 27 del 1998 della Corte
costituzionale, solo a chi abbia contratto un'infermità per effetto
di un trattamento obbligatorio (vaccinazione);
che, ad avviso del rimettente, l'esclusione dell'indennizzo
per menomazioni del diritto alla salute conseguenti a trattamenti
sanitari che, pur se non effettuati in adempimento di un obbligo
legale, si siano resi indispensabili in ragione delle condizioni di
salute dell'interessato - come si è verificato nella specie -
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, differenziando senza
razionale giustificazione situazioni tra loro analoghe: la necessità
di sottoporsi a un trattamento sanitario di emotrasfusione che sia
indispensabile per una patologia - argomenta il giudice a quo - non
potrebbe dirsi meno cogente del dovere di sottoporsi a un trattamento
sanitario che sia obbligatorio per legge o anche (secondo la sentenza
n. 27 del 1998 citata) promosso dalla competente autorità;
che la lacuna legislativa sarebbe altresì in contrasto con
l'art. 32 della Costituzione, che prevede la garanzia costituzionale
del diritto individuale alla salute, in quanto esclude dal diritto
all'indennizzo i soggetti che hanno contratto una infermità a
seguito di trattamenti terapeutici indispensabili appunto in vista
dell'esigenza di tutela individuale della salute;
che a sostegno della questione il tribunale rimettente
richiama infine per relationem altra ordinanza, emessa dallo stesso
ufficio giudiziario in data 29 settembre 1999 [r.o. 683/1999], con la
quale è stata rimessa alla Corte la medesima questione.
Considerato che il giudice rimettente richiede una pronuncia che
estenda il diritto all'assegno una tantum previsto dalle norme
impugnate - relativamente al periodo intercorrente tra il
manifestarsi della malattia e l'ottenimento dell'indennizzo - per il
caso di menomazione permanente alla salute in conseguenza di
vaccinazione, obbligatoria o anche (per effetto della sentenza n. 27
del 1998 di questa Corte) promossa e incentivata nell'ambito di una
politica sanitaria pubblica, al diverso caso, che si verifica nella
specie, di chi abbia subito un danno irreversibile da infezione HIV o
da epatite post-trasfusionale contratta in conseguenza di trattamenti
trasfusionali ematici, assumendo che la censurata omissione
legislativa contrasterebbe con gli artt. 3 e 32 della Costituzione,
per l'assimilabilità tra i due casi anzidetti sotto il profilo della
necessità del trattamento sanitario;
che, chiamata a pronunciarsi su identica questione sollevata
dal medesimo ufficio giudiziario (r.o. 683/1999, del resto richiamata
per relationem dalla presente ordinanza di rinvio), questa Corte, con
la sentenza n. 423 del 2000, ha già escluso che essa potesse trovare
accoglimento;
che nella citata decisione (specificando ulteriormente quanto
già precedentemente affermato con la sentenza n. 226 del 2000 nel
dichiarare non fondata una questione analoga sollevata dal pretore di
Milano) questa Corte ha osservato che l'assimilazione tra la
situazione di chi si sia sottoposto a un trattamento sanitario
imposto per legge (o incentivato e promosso dalla pubblica autorità)
e la situazione di chi abbia fatto ricorso a un trattamento
terapeutico di emotrasfusione reso necessario da una malattia come
l'emofilia - assimilazione sulla quale si fonda la censura da parte
del rimettente - non è sostenibile sul piano della ratio
costituzionale del diritto all'indennizzo riconosciuto in base agli
artt. 32 e 3 della Costituzione, poiché ciò che rileva è
l'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute
collettiva tramite il trattamento sanitario, il quale viene perciò
assunto a oggetto di un obbligo legale o di una politica pubblica di
diffusione: è in questo interesse la ragione della solidarietà a
carico della collettività che si esprime nel riconoscimento del
diritto all'indennizzo a favore di chi soffra di un pregiudizio alla
propria salute per essersi sottomesso al trattamento sanitario;
che il raffronto che il giudice rimettente istituisce tra la
cogenza dell'obbligo legale e la necessità terapeutica del
trattamento individuale non può dunque essere seguito ai fini della
richiesta equiparazione di disciplina perché, come già affermato
nella richiamata sentenza n. 423 del 2000, le rispettive situazioni
non si prestano a essere unificate alla stregua dell'art. 3 della
Costituzione, solo la prima e non la seconda corrispondendo a un
interesse generale che impone costituzionalmente alla collettività
di assumere la partecipazione alle difficoltà del singolo;
che, in mancanza di nuove argomentazioni o di ulteriori
profili da parte del rimettente, la questione sollevata deve pertanto
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come
integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in
materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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