Ordinanza n. 523/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 15legge 335/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Campania 16 marzo 1977, riapprovata il 2 giugno 1977, avente per
oggetto: "Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n.
16, Contributo all'Ente per le ville vesuviane", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno
1977, depositato in cancelleria il 30 giugno successivo ed iscritto
al n. 16 del registro ricorsi 1977.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
in via principale questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Campania, approvata il 16 marzo 1977 e
riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento della legge 10
aprile 1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane", per
violazione del princi'pio della materia contabile che vieta di
approvare variazioni di bilancio dopo il 30 novembre di ciascun anno
(art. 15 l. 19 maggio 1976, n. 335; art. 117 Cost.), in relazione
alla circostanza che la legge impugnata prevede la copertura del
contributo a favore dell'ente per le ville vesuviane mediante
riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio
dell'anno precedente (1976) per spese "derivanti da provvedimenti
legislativi in corso" e mediante aumento di quelli iscritti nel
capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo
all'ente per le ville vesuviane;
che la Regione Campania non si è costituita;
Considerato che la copertura di spesa come prevista dalla legge
impugnata deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella
contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della stessa legge n.
335 del 1976, secondo cui "nel bilancio regionale possono essere
iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino
dopo l'approvazione del bilancio", e secondo cui "ai fini della
copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi
non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi
riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto
esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del
rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine
dell'esercizio immediatamente successivo";
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16
marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento
della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'Ente per le ville
vesuviane", proposta in via principale dal Presidente del Consiglio
dei ministri per violazione del princìpio della materia della
contabilità regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30
novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio
1976, n. 335 ed art. 117 della Costituzione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte