Ordinanza n. 523/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51d.P.R. 382/1980
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 5legge 28/1980
- art. 10legge 705/1985
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
citata
- art. 76legge 28/1980
- art. 76d.P.R. 382/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), in relazione all'art. 5, commi secondo e
quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e
dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione,
modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 26
novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
ricorso proposto da Rizzo Paolo contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 1986 (pervenuta a
questa Corte il 3 luglio 1990), il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in
riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5, commi secondo e
quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) e agli artt. 3 e 97
della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985,
n. 705, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della
Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione);
che, secondo il giudice a quo, l'art. 51, secondo comma, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - nel prevedere la costituzione di più
commissioni qualora il numero dei concorrenti al giudizio di
idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati
superi le ottanta unità - contrasterebbe da un lato con l'art. 76
della Costituzione, discostandosi dal dettato dall'art. 5 della legge
(di delega) 21 febbraio 1980, n. 28, ove (quarto comma) si rinvia, in
materia di composizione delle commissioni per i giudizi idoneativi,
al sistema stabilito per il concorso a regime (secondo comma) e
dall'altro lato con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non
assicurando la previsione di più commissioni per un medesimo
raggruppamento disciplinare né la par condicio dei partecipanti né
il criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'azione della
pubblica Amministrazione;
che, secondo il giudice a quo, l'art. 10 della legge 9 dicembre
1985, n. 705 (contenente interpretazione autentica dell'art. 51 del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) contrasterebbe a) con l'art. 24 della
Costituzione (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), in
quanto l'interpretazione legislativa di una precedente norma di
delega in senso conforme alla norma delegata verrebbe ad incidere
sulla possibilità di difesa del cittadino, che resterebbe "privato
della possibilità di far valere nei confronti della norma delegata
la violazione dell'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo
dell'eccesso di delega"; b) con gli artt. 134, 136 e 137 della
Costituzione nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, in quanto, essendo intervenuta tale norma
interpretativa dopo che la Corte costituzionale era stata già
investita dell'esame di costituzionalità della norma delegata in
questione, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, la norma
in questione verrebbe sostanzialmente "ad impedire il sindacato della
Corte costituzionale sulla norma delegata, incidendo sulle
prerogative della Corte", dovendo essere precluso al legislatore di
"incidere con effetto retroattivo sulla norma di delega, nell'intento
di renderla conforme alla norma delegata";
Considerato che l'ordinanza di rimessione riproduce
sostanzialmente altre coeve ordinanze emesse dalla stessa Autorità
ma pervenute con maggiore tempestività a questa Corte che si è già
pronunciata, con la sentenza n. 620 del 1987, dichiarando la non
fondatezza delle questioni;
che in tale sentenza è stato evidenziato come con l'art. 10
della legge 9 dicembre 1985, n. 705, "il legislatore-interprete non
innova alcunché rispetto ai criteri enunciati nella legge di
delegazione n. 28 e correttamente recepiti nel decreto delegato"
sicché "dinanzi ad un intervento interpretativo meramente
tautologico e riproduttivo delle norme interpretate la verifica di
costituzionalità in ordine ai parametri invocati resta assorbita
dalla questione di costituzionalità della norma interpretata, quando
risulti - come qui risulta - infondata";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica), in riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5,
commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28), e agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, e dell'art. 10 della legge 9
dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in
riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della Costituzione
e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (in
relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte