Ordinanza n. 524/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 492 (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Innocenti Pierina, iscritta al n.
221 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Guerri Aldo, iscritta al n. 297
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 15 dicembre 1988 e il 21
febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze, nei procedimenti penali a
carico rispettivamente di Innocenti Pierina e di Guerri Aldo, è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni,
nella parte in cui "equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la
omessa presentazione della dichiarazione IVA (o IRPEF) con la
ritardata presentazione della dichiarazione medesima", per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità della questione;
Considerato che le due ordinanze sollevano questioni identiche,
talché possono essere decise con unica pronuncia;
che questa Corte ha più volte preso in esame questioni
concernenti norme in materia tributaria che equiparano, quanto alla
sanzione, le due ipotesi della omessa e della tardiva dichiarazione
dovuta dal contribuente, pervenendo sotto i vari profili a pronunce
di manifesta infondatezza (ordinanze nn. 418 del 1987 e 596 del 1988)
e, da ultimo, nella prospettazione ora riproposta, di
inammissibilità (sentenze nn. 82, 83, 84 del 1989; ordinanza n. 298
del 1989);
che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti
tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento,
tale medesima pronuncia si impone nella fattispecie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, in riferimento
all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Firenze con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte