Ordinanza n. 524/1990
Altra decisione · depositata il 15/11/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella
sentenza n. 38 del 1° marzo 1972;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Pozzi Mita
avverso provvedimento del Direttore Generale delle pensioni di
guerra, recante liquidazione provvisoria di trattamento
pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 21 giugno
1990, osservava che la provvisorietà del provvedimento avrebbe
dovuto comportare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art.
64 prima parte del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il quale dispone che
"Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della
pensione, né contro la liquidazione dell'indennità per chi abbia
fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui
al precedente articolo";
che la Corte dei conti rilevava che la detta disposizione
risulta dichiarata incostituzionale in toto nel dispositivo della
sentenza n. 38 del 1972 della Corte costituzionale, laddove la
questione allora sottoposta al giudizio di costituzionalità
riguardava la seconda parte dell'art. 64, concernente l'ipotesi di
inammissibilità del ricorso giurisdizionale per avvenuta riscossione
dell'indennità prima del relativo termine, e non anche la diversa
ipotesi (che veniva appunto in applicazione davanti ad essa Corte dei
conti) di inammissibilità derivante dalla natura provvisoria del
provvedimento di liquidazione della pensione;
che la Corte dei conti, tanto premesso, non ritenendosi
legittimata ad interpretare la sentenza n. 38 del 1972 in senso
restrittivo, sospeso il giudizio, disponeva la trasmissione della
propria ordinanza (esclusa ogni altra formalità) alla Corte
costituzionale, per l'eventuale attivazione del procedimento di
correzione della sentenza n. 38 del 1972;
che, pervenuta a questa Corte la suindicata ordinanza, veniva
fissata la trattazione in Camera di consiglio, senza previo avviso
delle parti, non essendovi stata costituzione di parti nel giudizio
innanzi a questa Corte definito con la sentenza n. 38 del 1972,
oggetto della sollecitata correzione;
Considerato che spetta a questa Corte provvedere anche d'ufficio
alla correzione delle omissioni e degli errori materiali della sue
pronunce, comunque ne venga a conoscenza, e quindi anche a seguito di
mera segnalazione o denuncia, quale deve ritenersi, per la forma e
per il contenuto, l'ordinanza della Corte dei conti;
che, tenuto conto sia del tenore della disposizione racchiusa
nell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, che del principio generale di inimpugnabilità delle
decisioni della Corte di cui all'art. 137, terzo comma, della
Costituzione, va adottata una lettura rigorosa della prima delle due
disposizioni, nel senso di ritenerne oggetto le sole inesattezze e
omissioni all'evidenza del tutto estranee al procedimento
logico-volitivo seguito nella decisione della Corte;
che nel caso viene prospettata una erronea estensione, nel
dispositivo, del thema decidendum, desumibile dal confronto e,
attraverso questo, dalla rilevazione della mancata corrispondenza fra
dispositivo (riferito all'art. 64 del r.d. n. 1214 del 1934 nella sua
interezza) e motivazione (che si assume riferita, per quanto concerne
l'individuazione del thema decidendum, alla sola previsione della
norma concernente la riscossione dell'indennità);
che l'ipotesi segnalata non rientra nella nozione dell'errore,
come sopra assunta, perché, lungi dal concretare una inesattezza
ictu oculi estranea al procedimento logico-volitivo seguito nella
decisione, si sostanzia della ricostruzione di tale procedimento,
vale a dire della interpretazione della sentenza per quanto concerne
l'individuazione da essa operata del thema decidendum,
interpretazioneper un verso non consentita a questa Corte
relativamente alle proprie sentenze al fine di operare una revisione
di esse, e per altro verso tale da metter capo, semmai, a un vizio
diverso (dall'errore materiale), riconducibile alla figura
dell'ultra-petizione, sempre che la estensione del thema decidendum
non sia, a sua volta, inconsapevole e involontaria;
che proprio a tale ultimo proposito non è utile precedente
l'ordinanza n. 163 del 1973, con la quale la Corte nell'esplicita
limitazione contenuta nel primo considerato in diritto - limitazione
qui mancante - del thema decidendum a una parte soltanto della norma
allora impugnata ravvisò il segno evidente che l'estensione del
thema decidendum operata nel dispositivo era inconsapevole e
involontaria;
che, pertanto, non va disposta la correzione della sentenza n.
38 del 1972, come prospettata con la segnalazione della Corte dei
conti, per difetto dei presupposti di cui all'art. 21 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non doversi disporre la correzione della sentenza n. 38
dell'anno 1972 come prospettata con la segnalazione indicata in
motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte