Ordinanza n. 524/1995
Altra decisione · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Marche notificato l'8
maggio 1995, depositato in Cancelleria il 20 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti della
Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione
Marche nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148 del 9 marzo
1995, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere
del Consiglio regionale nn. 241, 242, 243 e 244 del 14 febbraio 1995,
ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Marche;
Ritenuto che con ricorso notificato l'8 maggio 1995 e depositato il
20 successivo, la Regione Marche ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
in relazione ai provvedimenti 9 marzo 1995, nn. 44/950140, 45/950141,
46/950147 e 47/950148, adottati dalla Commissione di controllo sugli
atti amministrativi della Regione Marche, con i quali sono state
rispettivamente annullate le delibere del Consiglio regionale del 14
febbraio 1995, nn. 241, 242, 243 e 244;
che, ad avviso della Regione, i provvedimenti di annullamento
impugnati si fondano su un'indebita attività di sindacato, da parte
della Commissione di controllo, sulla legge della Regione Marche 2
gennaio 1995, n. 2 (Assestamento del bilancio 1994), la quale viene
di fatto disapplicata dalla Commissione medesima, perché ritenuta in
contrasto con i principi posti da leggi statali in tema di
contabilità delle Regioni e di annualità del bilancio, in
violazione degli artt. 117, 118, 119, 125 e 127 della Costituzione;
che nelle more del giudizio, con atto depositato in data 8
settembre 1995, la Regione Marche ha proposto formale rinuncia al
predetto ricorso, osservando che la Commissione di controllo in data
11 maggio 1995 ha ritenuto di considerare superati i rilievi
formulati nelle delibere impugnate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito
nel giudizio;
Considerato che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del
processo, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio per
conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Marche con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte