Ordinanza n. 524/2000
Altra decisione · depositata il 21/11/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 77d.lgs. 112/1998
citata
- art. 19legge 394/1991
- art. 77legge 394/1991
- art. 78legge 394/1991
- art. 2legge 426/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto 6 giugno 1998 del Ministro per l'ambiente, recante
"Istituzione dell'area marina protetta di Portofino", promosso con
ricorso della Regione Liguria, notificato il 10 ottobre 1998,
depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 31 del
registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
Udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 10 ottobre 1998 e
depositato il successivo 19 ottobre, la Regione Liguria ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente,
adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, in data 6 giugno 1998,
recante "Istituzione dell'area marina protetta di Portofino",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 188 del
13 agosto 1998;
che col primo motivo del ricorso la Regione ricorrente
lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per
essere stato, il decreto impugnato, emanato senza il preventivo
parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, in violazione
dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che tale
consultazione prevede ai fini della individuazione, istituzione e
disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine, e per l'adozione delle relative misure di
salvaguardia;
che col secondo motivo del ricorso la regione lamenta che
l'art. 5 del decreto impugnato preveda la riserva allo Stato della
gestione della nuova area protetta, anziché attribuirla alla Regione
Liguria e per essa all'ente parco di Portofino, strumentale della
medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre
1991, n. 394: ciò che costituirebbe violazione degli artt. 77 e 78
del d.lgs. n. 112 del 1998 (in relazione agli artt. 117 e 118 della
Costituzione), ai sensi dei quali sarebbero riservati allo Stato, in
questa materia, i soli compiti amministrativi di rilievo nazionale
individuati dalla citata legge n. 394 del 1991, il cui art. 19, comma
1, stabilisce che "qualora un'area marina protetta sia istituita in
acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è
attribuita al soggetto competente per quest'ultima";
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile
e comunque infondato, osservando, quanto al primo motivo, che il
decreto impugnato sarebbe stato legittimamente adottato sulla base di
una delibera del comitato per le aree naturali protette, previsto
dall'art. 3 della legge n. 394 del 1991; quanto al secondo motivo,
che l'art. 5 del decreto non sarebbe concretamente lesivo,
limitandosi a prevedere un successivo atto di affidamento della
gestione, e che, nel quadro normativo recato dal d.lgs. n. 112 del
1998, non si potrebbe sostenere che la gestione dell'area spetti alla
regione, la quale avrebbe solo un titolo preferenziale, non
diversamente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che si
trovasse in analoga condizione oggettiva, ad ottenere la gestione
dell'area: onde la questione sarebbe di competenza del giudice
amministrativo e non sarebbe ammissibile in questa sede;
che, con successiva memoria depositata in prossimità
dell'udienza, la regione ricorrente dà atto che il decreto impugnato
è stato sostituito dal decreto ministeriale 26 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999,
adottato previo parere della Regione Liguria e della conferenza
unificata Stato-Regioni-Città: tale circostanza, secondo la
ricorrente, farebbe considerare cessata la materia del contendere in
relazione al primo motivo del ricorso;
che nella medesima memoria si afferma, in relazione alla
censura contenuta nel secondo motivo del ricorso, che essa sarebbe
superata dalla abrogazione implicita dell'art. 19, comma 2, della
legge n. 394 del 1991 - norma di cui era contestata la violazione da
parte del decreto impugnato - che sarebbe intervenuta ad opera
dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi
del quale la gestione delle aree protette marine è affidata, con
decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti
locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute: in base a
tale norma il decreto ministeriale 22 giugno 1999 ha creato, quale
ente gestore della riserva, un consorzio di enti locali, del quale la
regione ha preso atto, e tale circostanza farebbe cessare l'interesse
della ricorrente al ricorso, posto che "nessun pratico effetto
potrebbe derivare nella sua sfera soggettiva dall'eventuale
accoglimento del gravame";
che, a sua volta, la difesa del Presidente del Consiglio, in
una memoria depositata in prossimità dell'udienza, chiede che venga
dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della
integrale sostituzione del decreto impugnato ad opera del decreto
26 aprile 1999.
Considerato che l'atto in relazione al quale la Regione Liguria
ha promosso conflitto di attribuzioni è stato integralmente
sostituito dal decreto del Ministro dell'ambiente, adottato d'intesa
con il Ministro del tesoro, sentito il parere della conferenza
unificata Stato-Regioni-Città, in data 26 aprile 1999, e che dunque
l'atto impugnato è interamente venuto meno, senza che ne restino in
vita effetti dei quali la ricorrente si dolga, come risulta dalla
richiesta dalla stessa avanzata, nella memoria, di dichiarare in
parte cessata la materia del contendere e in parte cessato
l'interesse della regione all'accoglimento del gravame;
che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa
Corte (cfr. da ultimo sentenze n. 199 del 1998; n. 188, n. 287,
n. 312, n. 418 del 1999; n. 12 del 2000), deve dichiararsi cessata la
materia del contendere in relazione al ricorso proposto dalla Regione
Liguria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti dello
Stato con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte