Ordinanza n. 525/1988
Altra decisione · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 17legge 455/1946
- art. 1legge 455/1946
- art. 4d.P.R. 1113/1953
citata
- art. 85legge 87/1957
- art. 26legge 87/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia, notificato
il 2 maggio 1980, depositato in cancelleria l'8 maggio successivo ed
iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1980, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti
in data 23 gennaio 1980, n. 3122, avente per oggetto: "Autolinea
ordinaria interregionale Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Messina".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 2
maggio 1980, ha sollevato conflitto di attribuzioni, nei confronti
dello Stato, avverso il decreto del Ministro dei trasporti in data 23
gennaio 1980, recante la concessione dell'autolinea ordinaria
interregionale Reggio Calabria (aeroporto)-Villa S. Giovanni-Messina,
contestando la natura "interregionale" dell'autolinea e prospettando,
quindi, la violazione delle competenze regionali in materia di
"comunicazioni e trasporti" di interesse regionale garantite dagli
artt. 17, lett. a), e 20 dello Statuto speciale per la Regione
siciliana, approvato con r.d.-l. 15 maggio 1946, n. 455, e dagli
artt. 1 e 4 del d.P.R. 24 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e
trasporti;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la
fondatezza del ricorso.
Considerato che la presenza del tratto di mare tra la Calabria e
la Sicilia non vale ad escludere il carattere unitario
dell'autolinea, destinata a consentire ai viaggiatori provenienti
dall'aeroporto di Reggio Calabria di giungere a Messina, avvalendosi
del trasporto via mare dell'autobus, senza effettuare scomodi
trasbordi, e costituente, quindi, linea "interregionale", sia perché
il suo percorso interessa il territorio di due regioni, sia, e
soprattutto, perché funzionalmente collegata a comunicazioni di
rilievo nazionale per via aerea;
che, pertanto, sussistendo la competenza della Regione siciliana
solo in relazione alle concessioni di servizi di trasporto che si
svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione (art. 4, primo
comma, d.P.R. n. 1113/1953), dalla suindicata unitarietà ed
interregionalità dell'autolinea in questione discende il
disconoscimento di tale competenza;
che, d'altra parte, il richiamo all'art. 84 del d.P.R. n.
616/1977 è inconferente, poiché la competenza sarebbe eventualmente
della Regione Calabria, nel cui territorio si svolge la parte
prevalente del percorso, e comunque infondato, rientrando l'autolinea
in oggetto, per il già ricordato collegamento con l'aeroporto di
Reggio Calabria, tra le linee di comunicazione di rilievo
interregionale, la cui concessione è riservata allo Stato dall'art.
85 del d.P.R. n. 616/1977:
che, pertanto, il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di
fondamento.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1957, n. 87 e 27 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
come modificato e integrato dalla delibera di questa Corte primo
ottobre 1987.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta manifestamente allo Stato assentire la
concessione dell'autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria
(aeroporto)-Villa S.Giovanni-Messina con decreto del Ministro dei
trasporti del 23 gennaio 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:525 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte