Ordinanza n. 525/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 135Codice penale
- art. 1legge 402/1993
- art. 102legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5
ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale:
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di
Catania nel procedimento di esecuzione nei confronti di C.P.,
iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per
i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art.
135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive), nella parte in cui non modifica il criterio di ragguaglio
di cui all'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), relativo alla conversione di pene
pecuniarie per i soggetti insolvibili, in ragione di un giorno di
libertà controllata per lire venticinquemila di multa o ammenda, con
conseguente sopravvenuta illegittimità dello stesso art. 102, terzo
comma, della legge n. 689 del 1981, in ordine al criterio di
ragguaglio ivi previsto;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in
cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene
pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il
ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di
venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di
settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà
controllata;
e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 233 del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993,
n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene
pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:525 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte