Ordinanza n. 526/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 67d.P.R. 348/1979
citata
- art. 41legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
il 28 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 12 febbraio
successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1983 per
conflitto di attribuzione sorto a seguito di un provvedimento del
Ministero della Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di
data non conosciuta, concernente l'aumento delle tariffe per i
servizi marittimi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla
Società Tirrenia a decorrere dal 4 dicembre 1982.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri ed altro;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28
gennaio 1983 ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti
dello Stato per l'accertamento dell'invasione dalla competenza ad
essa garantita dall'art. 53 dello Statuto ad opera di "un
provvedimento del Ministro della Marina mercantile non comunicato
alla Regione, e di data non conosciuta, concernente l'aumento delle
tariffe per i servizi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla
Società Tirrenia, a decorrere dal 4 dicembre 1982", provvedimento in
contrasto con la norma statutaria e con la norma di attuazione
contenuta nell'art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
che, in subordine, ha chiesto sia dichiarata, in via
incidentale, la illegittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R.
n. 348 del 1979, in riferimento all'art. 53 dello Statuto speciale;
che la regione lamenta di non essere stata posta in grado di
esprimere, sulla variazione di tali tariffe, il parere previsto
dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, per non aver potuto
partecipare alla istruttoria sulla domanda avanzata in proposito
dalla società concessionaria e per non aver ricevuto, pur avendola
richiesta, documentazione in ordine agli elementi ed ai dati di
calcolo acquisiti durante la fase istruttoria;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato che il provvedimento impugnato non è indicato nei
suoi termini e quindi non è adeguamente individuato, il che
costituisce causa di inammissibilità del ricorso;
che, peraltro, il denunciato turbamento della competenza
regionale a esprimere parere in tema di tariffe si sarebbe in ogni
caso già verificato con la nota a mezzo telex del 17 novembre 1982,
con la quale il Ministro rifiutava all'Assessore ai trasporti della
Regione Sardegna l'invio di ulteriore documentazione, che l'Assessore
aveva richiesto al fine di esprimere, causa cognita, il parere, e che
il ricorso è stato proposto oltre il sessantesimo giorno dalla data
anzidetta, sicché appare inammissibile anche sotto questo profilo;
che pertanto il ricorso è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 41 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27,
quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di
attribuzioni di cui in epigrafe proposto dalla Regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:526 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte